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Provvedimento del 22 dicembre 1993
COMUNICATO STAMPA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, nel chiudere l'istruttoria avviata il 23 giugno 1993 nei confronti della società Ferrovie dello Stato spa, del Consorzio Capri, di Ansaldo Trasporti spa, di Abb Tecnomasio spa, di Breda Costruzioni ferroviarie spa e di Firema Consortium, ha deliberato che:
a) L'accordo tra le società Abb Tecnomasio spa, Ansaldo Trasporto spa, Breda Costruzioni ferroviarie spa e Firema Consortium, che ha per oggetto la costituzione del Consorzio Capri, costituisce un'intesa lesiva della concorrenza. Essa ha infatti per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza in una parte consistente del mercato rilevante;
b) Tale intesa non può beneficiare dell'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 4 della legge n. 287/90, in quanto non dà luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta nel mercato, tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori, e in quanto le restrizioni della concorrenza non risultano strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità addotte dalle parti;
c) FS, in quanto titolare di concessione del servizio nazionale di trasporti ferroviario, e quindi principale acquirente di materiale rotabile, ha abusato della sua posizione dominante, conducendo la trattativa per l'acquisto del materiale rotabile unicamente con il Consorzio Capri. In tal modo, non ha offerto le stesse opportunità di accesso al mercato ad altri soggetti interessati, alterando così il funzionamento del meccanismo concorrenziale.
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO diffida pertanto la società Abb Tecnomasio spa, Ansaldo Trasporto spa, Breda Costruzioni ferroviarie spa e Firema Consortium a non dare ulteriore attuazione all'intesa, ponendo fine immediatamente alle infrazioni accertate, e ad adottare le misure necessarie per ristabilire le condizioni di concorrenza nel mercato.
Essendo giunte, nel corso dell'istruttoria, motivate preoccupazioni, da parte di aziende italiane, sull'esistenza di elevate barriere all'ingresso dei concorrenti non nazionali sugli altri mercati comunitari di materiale rotabile, l'Autorità ha inviato una lettera al Commissario per la Concorrenza, Karel Van Miert, chiedendo formalmente alla Commissione delle Comunità europee di valutare l'eventuale sussistenza di comportamenti abusivi da parte delle concessionarie pubbliche che gestiscono il servizio ferroviario nella Comunità, o di intese lesive della concorrenza tra le imprese che operano nel settore del materiale rotabile in altri paesi della Comunità, ed in particolare in Francia, Germania e Belgio.
Sono tuttora in via di definizione, da parte dell'Autorità, altre due istruttorie che attengono al comparto ferrovie. Sul consorzio Trevi, finalizzato alla costruzione del treno per l'Alta Velocità, l'Autorità deciderà entro il 28 febbraio 1994. Le parti hanno presentato infatti una richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90.
Richiesta, attualmente in corso di valutazione.
Quanto all'istruttoria sull'Alta Velocità, le società Ferrovie dello Stato, TAV (Treno Alta Velocità), Fiat e i consorzi Cepav1, Cepav2, Iricav1 e Iricav2 hanno avanzato una richiesta di proroga dei termini del procedimento avviato nei loro confronti il 23 giugno 1993. Accogliendo tale richiesta, l'Autorità ha prorogato il termine di chiusura del procedimento dal 19 gennaio al 28 febbraio 1994.
L'istruttoria in corso riguarda l'intesa per la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema Alta Velocità. In particolare le Ferrovie e la TAV hanno stipulato una convenzione nella quale è previsto che per la costruzione delle tratte ferroviarie la società TAV si avvalga di tre "general contractor": Eni, Iri e Fiat. Le prime due hanno costituito, allo scopo, rispettivamente i consorzi Cepav1 e Cepav2 (Eni), e Iricav1 e Iricav2 (Iri), mentre la Fiat adempie direttamente agli obblighi di general contractor.
La richiesta di proroga, inviata da tutte le parti del procedimento in oggetto il 21 dicembre 1993, è stata motivata con la necessità di poter predisporre memorie scritte e controdeduzioni alle precisazioni istruttorie recentemente inviate dall'Autorità.
23 dicembre 1993