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AS020 - AS20 - SERVIZIO RADIOMOBILE DI DISPACCIO IN TECNICA MULTIACCESSO



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 25 gennaio 1994


COMUNICATO STAMPA


31 gennaio 1994


L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sen. Maurizio Pagani, il parere sulle due bozze di decreti ministeriali, relative "al servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso ad uso privato", e al "servizio radiomobile pubblico di dispaccio in tecnica multiaccesso con la prestazione per gruppo chiuso di utenti". Si tratta di un parere preventivo, richiesto all'Autorità lo scorso 9 novembre, ai sensi della legge n. 287/90.
Nel parere, si osserva come l'Autorità sia giunta alla conclusione che sarebbe opportuno disciplinare il settore mediante un unico testo regolamentare. I servizi in questione sono infatti equivalenti, aldilà di alcune differenze nelle modalità di erogazione. In particolare, non sembra possibile attribuire al servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso le caratteristiche di "servizio pubblico", così come definito dal "Libro verde sulle comunicazioni mobili e personali", appena presentato dalla Commissione delle Comunità europee. Esso non consente infatti la comunicazione tra due qualsiasi utenti, che, invece, è riservata a gruppi chiusi di utenti, che non hanno la facoltà di comunicare tra loro.
Sembra invece possibile - si osserva ancora nel parere - mantenere all'interno del testo normativo la distinzione di due modalità di offerta: servizio offerto a livello nazionale e servizio offerto a livello locale. Verrebbe in tal modo riconosciuta agli utenti la possibilità di scegliere la prestazione più confacente alle proprie necessità.
Sarebbe opportuno specificare che la concessione del servizio su base nazionale non avviene in via esclusiva, e determinare i requisiti per poterla ottenere. Ci si conformerebbe così alla politica comunitaria in materia di telecomunicazioni, che tende a limitare sempre più la possibilità per gli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali per la gestione dei servizi.
Occorre poi garantire agli operatori che offrono il servizio a livello locale o regionale la possibilità di accedere al mercato. Non deve, di conseguenza, essere imposto ai concessionari alcun divieto di effettuare traffico per conto terzi. I requisiti per ottenere la concessione dovrebbero poi essere determinati in modo tale da non menomare la capacità concorrenziale dei concessionari.
Per quanto riguarda la scelta dei soggetti a cui assegnare il servizio, il diritto comunitario non pone alcun vincolo e non esclude l'assegnazione al gestore pubblico del servizio telefonico di base. Tuttavia, anche la concessione alla Sip deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni di concorrenza.
Nel parere, si pone l'accento infine sulla opportunità di regolamentare specificamente le procedure e i tempi per ottenere la concessione, in modo da garantire a tutti gli operatori parità di condizioni nella fornitura del servizio. Di conseguenza, una eventuale assegnazione del servizio alla Sip quale operatore unico dovrebbe avere carattere temporaneo, e dovrebbe essere fissato un termine per l'ingresso di altri gestori.