Media e Comunicazione
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sviluppa la sua comunicazione istituzionale attraverso diversi strumenti.
La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa cura i rapporti con gli operatori dell’informazione e le attività di comunicazione promuovendo l’immagine e la rappresentanza esterna dell’Autorità, presso le Istituzioni e presso il pubblico, anche attraverso l’organizzazione di speciali eventi.
Strumenti principali di comunicazione con i giornalisti sono i comunicati stampa e l’invio del Bollettino settimanale, sempre aggiornato con i provvedimenti dell’Autorità e le segnalazioni in materia di concorrenza e di tutela del consumatore. Questi sono pubblicati anche sul sito web che comprende, inoltre, la sezione news sulle attività dell’Autorità e le sezioni Pubblicazioni e Multimedia. La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa comunica con il pubblico anche attraverso gli account ufficiali dell’Autorità sui Social Media più diffusi: Facebook, X, Instagram, LinkedIn e Youtube (Informativa privacy e social media policy).
Responsabile della Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa: Gianluigi Torino
Ufficio stampa:
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Relazioni esterne:
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Comunicati stampa
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Avviata istruttoria nei confronti di Citizen e di Swatch
Citizen e Swatch, tra i principali produttori di orologi, potrebbero adottare strategie commerciali idonee a limitare la concorrenza di prezzo fra i propri rivenditori nella vendita al dettaglio, in attuazione di una intesa verticale restrittiva della concorrenza
L’Autorità della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Citizen Watch Italy S.p.A. e della casa madre giapponese, Citizen Watch Co. Ltd., e un altro nei confronti di The Swatch Group (Italia) S.p.A. e della casa madre svizzera, The Swatch Group Ltd., per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente nella fissazione dei prezzi pubblici esposti sui canali online dei propri distributori autorizzati (gioiellerie e orologerie).
Citizen, uno dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi - tra i quali, oltre a Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constantine e Alpina – potrebbe richiedere, alla propria rete di distribuzione selettiva, l’imposizione dei prezzi di vendita. Al contempo, Citizen sembrerebbe effettuare un’attività di monitoraggio, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori che promuovono sconti e prezzi difformi da quelli indicati.
Anche Swatch, un altro dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi - tra i quali, oltre a Swatch, Tissot, Mido e Hamilton - sembrerebbe imporre i prezzi di vendita e quindi attuare attività di monitoraggio nei confronti della propria rete di distribuzione selettiva, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori inadempienti.
Secondo l’Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita attuato dai due gruppi può integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell’art. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea, nonché una violazione dell’articolo 101 del TFUE.
Mercoledì 3 dicembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Citizen Watch Italy S.p.A. e di The Swatch Group (Italia) S.p.A.
Roma, 9 dicembre 2025
Teleselling ingannevole, sanzioni per oltre 500 mila euro a sei società di call center
Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.
L’Autorità ha accertato che queste società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l’identità del chiamante, l’oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. In concreto, le modalità di teleselling hanno assunto diverse forme, tutte accomunate dalla trasmissione di informazioni non trasparenti, omissive o non veritiere.
Nel settore dell’energia è stato accertato che gli operatori dei call center si presentavano come dipendenti di Autorità di regolazione e controllo o di un “centro assistenza bollette” e informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching), per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura. Per il settore delle telecomunicazioni, invece, gli addetti ai call center affermavano di lavorare per l’ufficio tecnico o amministrativo dell’attuale fornitore e prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso e l’applicazione di rincari da parte del fornitore dell’utente chiamato. Gli addetti ai call center indicavano altresì che questi eventi potevano essere evitati attivando una nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false.
Tale condotta è dunque risultata idonea a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.
L’Autorità ricorda che è attivo il sito www.difenditicosi.it per dare ai consumatori informazioni utili sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dai call center insistenti e aggressivi.
Roma, 9 dicembre 2025
- Testo del provvedimento Fire
- Testo del provvedimento J.Wolf Consulting
- Testo del provvedimento Nova Group
- Testo del provvedimento Entiende
Grazie ad azione Autorità, agli abbonati annuali Metrebus rimborsi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti
Misure a vantaggio dei consumatori per carenze nella regolarità del trasporto pubblico locale (sia di superficie sia in metropolitana). La società si è impegnata anche ad assumere nuovi operatori e a potenziare i canali di informazione per l’utenza
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni il procedimento avviato lo scorso febbraio nei confronti di ATAC S.p.A. per violazione dell’art. 20 del Codice del consumo. In avvio alla società era stato contestato di avere sistematicamente disatteso, tra il 2021 e il 2023, gli obiettivi di qualità e quantità del servizio di trasporto pubblico locale, di superficie e in metropolitana, erogato a Roma, senza adottare misure per colmare le carenze nella regolarità e senza riconoscere agli utenti un adeguamento delle tariffe o ristori per i disagi arrecati.
Tutti i consumatori in possesso di un abbonamento annuale valido almeno per un giorno nel corso del 2024 avranno diritto a un indennizzo, per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro. Nello specifico, ciascun abbonato annuale Metrebus avrà diritto a un rimborso pari a 5 euro, aumentato di altri 5 euro per chi abbia avuto l’abbonamento attivo almeno per un’altra annualità tra il 2021 e il 2023. Attraverso la propria app, inoltre, ATAC implementerà un sistema innovativo di ristoro, unico nel panorama del sistema TPL, che consentirà ai titolari di un abbonamento annuale Metrebus di ottenere un indennizzo in caso di ritardi superiori ai 15 minuti del mezzo di trasporto su cui intendono viaggiare. Il rimborso per il ritardo della corsa sarà pari a 0,50 euro, verrà erogato sotto forma di credito su un borsellino elettronico, presente nell’app di ATAC, e potrà essere utilizzato per l’acquisto di titoli di viaggio, personali o per terzi.
La società si è impegnata anche ad assumere nuovi operatori e a formare parte di quelli già in pianta organica da destinare ai presidi delle stazioni della metropolitana in qualità di agenti di stazione, con un investimento annuo pari a 2,6 milioni di euro. ATAC potenzierà poi i canali di informazione dedicati all’utenza, incrementando la visibilità di servizi già a disposizione dei clienti sul sito ufficiale della società, come la funzione di calcolo del percorso o di prenotazione degli impianti di traslazione per persone a mobilità ridotta. Infine, la società adotterà un programma di compliance per monitorare e prevenire condotte lesive dei diritti dei consumatori.
Roma, 3 dicembre 2025
Sanzione di 500.000 euro a Prenotazioni24 per pratiche commerciali scorrette
La società, attiva nella promozione e rivendita di biglietti di trasporto marittimo nel Mediterraneo, non ha fornito informazioni rilevanti e tempestive sulla natura “intermediata” delle proposte commerciali e sulle caratteristiche specifiche del servizio offerto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata ad aprile 2025, nei confronti della società Prenotazioni24 s.r.l. per pratiche commerciali scorrette e ha irrogato una sanzione pari a 500.000 euro.
L’Autorità ha accertato che la società utilizza siti web con denominazione e grafica simili a quelli delle principali compagnie di navigazione di cui Prenotazioni24 è rivenditrice. Inoltre propone il sito www.traghetti.it come piattaforma di comparazione e non indica in modo adeguato - in fase di primo contatto - il collegamento diretto con la società. Pertanto gli acquisti dei titoli di viaggio sono assoggettati a specifiche condizioni di vendita tra cui l’applicazione di commissioni per il servizio reso. Infine, Prenotazioni24 non fornisce informazioni chiare sulle modalità di presentazione complessiva dei prezzi e delle offerte sul sito www.traghettilines.it.
La prospettazione ingannevole e/o l’omissione di informazioni rilevanti e tempestive in merito all’individuazione del fornitore del servizio e del costo complessivo dei titoli di viaggio costituiscono una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22 del Codice del consumo.
Roma, 1° dicembre 2025
Sanzione di 2 milioni a Talea Group S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nella vendita online di parafarmaci e di farmaci da banco tramite i siti farmae.it e amicafarmacia.com, ha pubblicato offerte non veritiere su disponibilità e tempi di consegna dei prodotti, ha fatto consegne parziali o tardive e ha ritardato i rimborsi in caso di recesso o di annullamento dell’ordine
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Talea Group S.p.A., attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco. La società ha attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, consistente nella pubblicazione di offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online.
L’istruttoria ha anche accertato che Talea Group ha effettuato consegne parziali o tardive, ha ritardato i rimborsi spettanti a seguito di recesso o di annullamento unilaterale dell’ordine e non ha fornito un adeguato servizio di assistenza post-vendita.
L’Autorità, pur tenendo conto di alcune azioni positive attuate dalla società nel corso dell’istruttoria, ha deliberato che Talea Group S.p.A. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare queste condotte.
Roma, 1° dicembre 2025
Avviata istruttoria su e-bike e monopattini elettrici in sharing nel Comune di Roma
Le società Bird Rides Italy S.r.l., EmTransit S.r.l. e Lime Technology S.r.l. avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate ad abbonati Metrebus
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Bird Rides Italy S.r.l., EmTransit S.r.l. e Lime Technology S.r.l. per accertare una possibile pratica commerciale scorretta relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio del Comune di Roma.
I tre operatori, che sono gli unici autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio comunale per il periodo 2023-2026, avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate ai cittadini con abbonamento annuale Metrebus (titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano), allungando molto i tempi necessari per l’attivazione del pacchetto gratuito (cd. Pass).
In particolare, dalle segnalazioni pervenute all’Autorità, è emerso che gli abbonati annuali Metrebus che utilizzano il proprio account o ne creano uno appositamente per fruire del pacchetto di corse gratuite, una volta richiesta l’attivazione del Pass, attenderebbero a lungo prima di poterlo utilizzare. I consumatori che hanno inviato solleciti e reclami al servizio di assistenza delle società avrebbero ricevuto risposte interlocutorie con cui sono stati invitati ad attendere l’evasione della pratica.
Martedì 25 novembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle tre società.
Roma, 27 novembre 2025
Avviato procedimento cautelare nei confronti di Meta per abuso di posizione dominante
Secondo l’Autorità, le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre scorso, e l’integrazione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp, possono limitare produzione, sbocchi o sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di AI Chatbot.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ampliato il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. - indicate come Meta - con riferimento alle condizioni contrattuali WhatsApp Business Solution Terms. Tali condizioni escludono dalla piattaforma WhatsApp, a decorrere dal 15 ottobre 2025, le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di AI Chatbot.
Contestualmente all’ampliamento dell’oggetto dell’istruttoria in corso, l’Autorità ha avviato anche il procedimento per l’adozione di eventuali misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990, con riferimento alle nuove condizioni contrattuali di WhatsApp Business Solution Terms (introdotte il 15 ottobre 2025) e all’integrazione di ulteriori nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp.
Secondo l’Autorità, questa modifica delle condizioni contrattuali è suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di AI Chatbot, a danno dei consumatori, e costituisce una possibile violazione dell’articolo 102 TFUE.
Inoltre, l’Autorità ritiene che tale violazione della normativa sulla concorrenza da parte di Meta possa pregiudicare, in modo grave e irreparabile, la contendibilità del mercato, a causa della scarsa propensione dei consumatori a cambiare le abitudini che ostacola il passaggio a servizi concorrenti.
Roma, 26 novembre 2025
Grazie ad azione Autorità, consenso utenti Google a collegamento servizi diventa informato e libero
La società fornirà informazioni più puntuali e rigorose sull’uso combinato e incrociato dei dati personali provenienti dai servizi offerti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con impegni l’istruttoria avviata a luglio 2024 in merito alla richiesta del consenso degli utenti al “collegamento” dei servizi offerti da Google.
Ad esito dell’intervento dell’Autorità, Google modificherà la richiesta di consenso, fornendo informazioni più chiare e precise sulle implicazioni del consenso sull’uso dei dati personali degli utenti e sulla varietà e quantità di servizi Google (inclusi i servizi di Intelligenza Artificiale, e.g. Gemini) rispetto ai quali ci può essere un uso “combinato” e “incrociato” dei dati personali in caso di rilascio del consenso.
Inoltre la società darà informazioni più chiare e precise sulla possibilità di modulare (e quindi anche limitare) tale consenso soltanto ad alcuni servizi e sulla circostanza che, se i servizi non sono collegati, la maggior parte delle funzioni resterà inalterata. In aggiunta, a tutti gli utenti italiani che, al momento della diffusione della nuova richiesta di consenso, avranno già espresso una preferenza, Google invierà una comunicazione individuale che riepilogherà la scelta effettuata ed evidenzierà le informazioni contenute nella nuova richiesta di consenso.
Roma, 21 novembre 2025
Sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta
La società diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.
In particolare, Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.
Roma, 17 novembre 2025
Sanzione di 500.000 euro a Wizz Air
La società promuoveva l’abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni dell’offerta. Accertata anche la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie da parte della compagnia aerea low cost Wizz Air Hungary Ltd e ha irrogato una sanzione di 500.000 euro. Il procedimento ha riguardato il servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599,00 euro (499,00 nella fase iniziale della promozione).
In particolare, l’Autorità ha accertato che, nello svolgimento delle campagne promozionali, Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni imposte per fruirne. Le informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell’abbonamento apparivano dunque carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all’utilizzo del servizio.
Inoltre, è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l’erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori. Oltre a ostacolare il diritto di rimborso pro quota, infatti, le clausole contestate limitavano il diritto di recesso, in caso di sospensione o cessazione del servizio, anche nell’ipotesi in cui l’aeroporto interessato fosse quello scelto dal consumatore come hub preferito. Le clausole contestate causavano pertanto un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico degli abbonati.
L’Antitrust ha disposto che un estratto del provvedimento venga pubblicato sul sito web di Wizz Air.
Roma, 14 novembre 2025
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