COMUNICATO STAMPA
I129 - ITALCONTAINER/T.C.F. TRASPORTI COMBINATI FERROSTRADALI
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Provvedimento del 30 novembre 1995
COMUNICATO STAMPA
Le società Italcontainer e Trasporti Combinati Ferrostradali-TCF, in seguito all'avvio dell'istruttoria per presunta intesa restrittiva della concorrenza disposta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 19 ottobre 1995, hanno receduto dall'intenzione di perferzionare l'accordo concluso in forma di contratto preliminare e comunicato all'Autorità ai sensi dell'art. 13 della legge n.287/90.
Italcontainer, appartenente al gruppo FS, e TCF operano nel mercato del trasporto intermodale. Attraverso l'accordo TCF si impegnava ad affidare ad Italcontainer tutti i propri incarichi di trasporto ferroviario. Ciò avrebbe consentito a Italcontainer di raggiungere più elevati volumi di traffico ed ottenere gli sconti previsti dallo schema tariffario adottato dalle FS. TCF avrebbe pagato a Italcontainer la tariffa ferroviaria da questa dovuta a FS in base agli impegni di traffico raggiunti anche grazie agli incarichi ottenuti da TCF. L'accordo prevedeva inoltre l'acquisizione da parte di Italcontainer del 15% del capitale della società Fincitaf, società controllante TCF, e modifiche degli statuti tali da consentire ad Italcontainer di esercitare un'influenza rilevante su altre società partecipate da TCF e comprese nell'accordo.
L'Autorità aveva avviato l'istruttoria ravvisando un'intesa presumibilmente restrittiva della concorrenza sotto due profili. Il primo, di tipo orizzontale, consisteva nella formazione di forti incentivi al coordinamento per le due imprese partecipanti all'intesa e nella creazione di una struttura organizzativa stabile atta a favorire la realizzazione di tale coordinamento. Il secondo, di tipo verticale, riguardava la presenza, nel gruppo di acquisto, di un soggetto, Italcontainer, controllato dalle FS, vale a dire dallo stesso soggetto il cui potere economico il gruppo d'acquisto avrebbe dovuto controbilanciare. L'Autorità ha ritenuto che la presenza, anche indiretta, di FS nell'intesa avrebbe potuto favorire comportamenti discriminatori a danno degli altri operatori intermodali.
Avendo le due imprese desistito dall'intenzione di perfezionare tale accordo, è venuta meno l'intesa di cui si paventavano gli effetti restrittivi della concorrenza e l'Autorità ha perciò disposto la chiusura dell'istruttoria.
Roma, 1 dicembre 1995
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