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I167 - COSTITUZIONE RETE DEALER GSM



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 3 novembre 1995


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di avviare un procedimento istruttorio nei confronti di Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e dei soggetti che hanno sottoscritto un "Contratto Dealer GSM" per la commercializzazione del servizio radiomobile GSM di Telecom Italia Mobile. Il procedimento è volto ad accertare se nelle modalità di distribuzione degli abbonamenti al medesimo servizio sia possibile riscontrare intese restrittive della concorrenza e/o un abuso di posizione dominante, in contrasto con quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287.
        Il procedimento ha preso spunto da segnalazioni pervenute, a partire dal febbraio scorso, da numerosi operatori commerciali e da Omnitel Pronto Italia, che denunciavano l'imposizione da parte della Telecom Italia di clausole di esclusiva nei contratti di distribuzione degli abbonamenti al servizio GSM della medesima società, volte ad impedire la commercializzazione presso gli stessi esercizi di abbonamenti al servizio radiomobile GSM del secondo gestore. La sottoscrizione dell'abbonamento e la relativa attivazione dello stesso presso l'esercizio commerciale in cui si acquista il terminale rappresenta un'esigenza sempre più diffusa tra la clientela. La clausola di esclusiva gravante sui venditori di terminali radiomobili può, pertanto, costituire un ostacolo all'attività di commercializzazione dei terminali, nonché alla diffusione del servizio offerto dal secondo gestore, così limitando la possibilità di scelta dei consumatori.
        Il "Contratto Dealer GSM" predisposto da Telecom Italia Mobile prevede, tra l'altro, che il dealer: debba commercializzare esclusivamente gli abbonamenti al servizio GSM di Telecom Italia Mobile, si impegni, all'atto dello scioglimento del contratto, a non svolgere alcuna attività avente ad oggetto la promozione e/o conclusione di abbonamenti al servizio GSM fornito dai concorrenti, e sia obbligato ad acquistare mensilmente da Telecom Italia Mobile una quantità minima di terminali GSM con marchio Telecom e/o SIP. E' previsto inoltre che la vendita di un terminale GSM recante marchio Telecom e/o SIP possa avvenire solo congiuntamente alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio fornito da Telecom Italia Mobile.
        Il sistema di distribuzione degli abbonamenti al servizio GSM adottato da Telecom Italia Mobile potrebbe determinare un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 3 della legge n.287/90, in ragione della natura degli obblighi imposti al distributore e della idoneità degli stessi ad incidere sul gioco della concorrenza nei mercati della fornitura e della commercializzazione del servizio radiomobile GSM.
        Per altro verso, il "Contratto Dealer GSM" stipulato da Telecom Italia Mobile con i soggetti attivi nella commercializzazione dei terminali radiomobili costituisce un'intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto accordo tra imprese. L'intesa potrebbe avere per oggetto e per effetto di restringere in maniera consistente la concorrenza all'interno dei mercati interessati, in ragione della previsione di clausole di esclusiva e di non concorrenza, nonchè di clausole di acquisto di quantità minime di terminali a marchio SIP e/o Telecom associata all'obbligo di attivare il servizio GSM di Telecom Italia Mobile sugli stessi.
Il procedimento avviato dall'Autorità si concluderà entro il 2 maggio 1996.

Roma, 11 novembre 1995