AMATO SCRIVE A LUCHETTI SU PRODOTTI DOC
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
Il Presidente dell'Autorità Garante del Mercato, Giuliano Amato, ha risposto alla lettera che il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Walter Luchetti, gli aveva scritto, il 28 agosto scorso, a proposito sia di una segnalazione dell'Autorità concernente la proposta di legge relativa ai prodotti a denominazione d'origine (che in particolare attribuisce ai consorzi di tutela il potere di definire quote di produzione), sia del procedimento avviato dalla stessa Autorità nei confronti dei consorzi di tutela del prosciutto di Parma e del prosciutto San Daniele.
Poiché sul procedimento l'Autorità non può esprimersi compiutamente, essendo l'istruttoria ancora in corso, il prof. Amato concentra la sua attenzione sulla proposta di legge e chiarisce, in primo luogo, che, a livello comunitario, le eccezioni alle regole di concorrenza, anche nel settore agricolo, riguardano solo alcune e ben delimitate fattispecie. Infatti, il Consiglio, in attuazione dei poteri conferitogli dal Trattato di Roma, ha sancito in via generale la soggezione del settore agricolo alle disposizioni del Trattato stesso in materia di tutela della concorrenza.
Una deroga è ammessa solo per quelle intese che: a) formano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato; b) sono necessarie al conseguimento degli obiettivi prioritari stabiliti dall'art. 39 del Trattato (ossia l'incremento della produttività dell'agricoltura e la garanzia di un tenore di vita equo per la popolazione agricola).
Rispetto al primo punto, nella lettera si fa notare che le legislazioni nazionali che disciplinano le produzioni di qualità e di origine controllata non paiono poter essere considerate alla stregua di organizzazioni nazionali di mercato, perché, appunto, riguardano solo alcuni prodotti di particolare qualità e origine. Inoltre, la Politica Agricola Comune ha ormai istituito organizzazioni comuni di mercato in quasi tutti i mercati del comparto agricolo, e ciò rende ovviamente impossibile che i singoli Stati mantengano o istituiscano organizzazioni nazionali di mercato che si sostituiscano o si sovrappongano a quelle comunitarie. La Commissione ha anche avuto occasione di precisare che gli accordi tra imprese, aventi ad oggetto la produzione o il commercio di prodotti agricoli facenti parte di un'organizzazione comune, non possono istituire o prevedere benefici o forme di garanzie supplementari e ulteriori rispetto a quelli già individuati dal legislatore comunitario per mezzo dei regolamenti che tali forme di organizzazione istituiscono.
Per quanto concerne il punto b), è opportuno osservare - prosegue la lettera - come la Commissione abbia sempre rigidamente vagliato gli accordi sottoposti al suo esame, ritenendo nella gran parte dei casi applicabile l'art. 85 del Trattato (divieto di intese). Per ottenere un'esenzione, gli accordi devono essere strumenti indispensabili - e non semplicemente utili - per il raggiungimento dei principali scopi indicati dall'art. 39 del Trattato.
Precisato dunque che, a livello comunitario, le eccezioni alle regole di concorrenza riguardano solo alcune e ben delimitate fattispecie, la lettera sottolinea che il parere espresso dall'Autorità in merito ad alcune disposizioni contenute nel Progetto di Legge citato non tende in alcun modo a disconoscere l'importanza delle funzioni svolte dai numerosi consorzi di tutela operanti nel nostro paese e che la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici dell'agro-industria concorrono sicuramente al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di accrescimento delle imprese operanti nel settore agricolo. La lettera fa anche notare che lo strumento delle quote di produzione può essere ammesso solo per taluni prodotti di base in relazione ai quali l'effettiva e accertata esistenza di eccedenze produttive determina il rischio concreto di una caduta verticale dei redditi degli agricoltori o per quelle situazioni ove la particolare natura delle produzioni di qualità incide, per indispensabili ragioni di ordine tecnico, sulla quantità producibile. Il riconoscere che lo strumento delle quote di produzione è efficace in alcuni settori non può però costituire la giustificazione per un provvedimento legislativo che consente a tutti i consorzi di intervenire restrittivamente sulle quantità prodotte dai propri aderenti.
In generale, lo strumento del contingentamento produttivo è del tutto estraneo alla filosofia ispiratrice dei regolamenti comunitari concernenti le produzioni agricole tutelate. In effetti, la potestà di determinazione di rigide quote di produzione a livello aziendale costituisce un serio impedimento allo sviluppo di quelle imprese che più sono in grado di soddisfare le esigenze del consumatore e di adeguarsi alle dinamiche di mercato. Lo scopo prioriotario degli organismi consortili di tutela è infatti quello di assicurare un livello qualitativo minimo, mentre ciascuna impresa deve avere piena autonomia in merito alla differenziazione dei propri prodotti anche attraverso la ricerca di un livello qualitativo superiore o di una struttura produttiva più efficiente che le consenta di praticare prezzi più competitivi.
Roma, 18 ottobre 1995