COMUNICATO STAMPA
I63 - CENTRO ITALIANO GPL
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Provvedimento del 7 ottobre 1992
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto due istruttorie.
La prima istruttoria, nei confronti dell'Associazione nazionale fra le imprese Assicurative (ANIA) è volta ad accertare una sospetta infrazione all'art.2 della legge n.287/90 (che vieta le intese restrittive della concorrenza), nel comparto assicurativo del furto e incendio delle autovetture.
Il procedimento, avviato su iniziativa dell'Autorità, si basa sulla circostanza che l'ANIA predispone, per il suddetto ramo, tariffe di premio puro e condizioni generali di polizza che poi comunica a titolo indicativo alle associate tramite apposite circolari.
L'Autorità ha ritenuto che tale comportamento potrebbe aver determinato l'attenuazione della concorrenza su questo mercato, dove negli ultimi anni i premi unitari (per un dato valore assicurato) hanno fatto registrare, anche a causa di un notevole aumento della sinistrosità, una dinamica particolarmente accentuata e che risulta caratterizzato da una scarsa differenziazione dei prodotti offerti e da una relativa stabilità delle quote di mercato detenute dai principali operatori.
La seconda istruttoria è stata avviata nei confronti del centro italiano GPL, un'associazione a cui aderiscono le principali imprese distributrici di gas petroliferi liquefatti (GPL) e dei suoi soci effettivi, tra i quali risulta anche l'AssoGPL, l'associazione che raggruppa gli operatori minori del settore.
Il procedimento è stato avviato per accertare un'eventuale violazione degli artt.2 e 3 (abuso di posizione dominante) della legge n.287/90.
Il Centro Italiano GPL ha infatti approntato un contratto-tipo, relativo alla fornitura di GPL per uso combustione per piccoli serbatoi fino a 5 metri cubi, dislocati presso le utenze private. Tale contratto di fornitura prevede, tra l'altro, un vincolo di esclusiva con l'impresa fornitrice, una durata pluriennale (fino a 10 anni), il vincolo di acquisto di un quantitativo minimo di combustibile, la possibilità per un'impresa fornitrice di modificare in qualsiasi momento i prezzi di GPL, senza che all'utente sia riconosciuta una facoltà di recesso. Al contratto di fornitura è indissolubilmente legata anche l'installazione in comodato del serbatoio per GPL.
L'Autorità ha ritenuto che le condizioni contenute nel contratto tipo, vincolando gli utenti alle imprese fornitrici, possano ridurre la concorrenza risultando conseguentemente dannose per i consumatori.
L'Autorità, inoltre, ha chiuso l'istruttoria avviata lo scorso maggio nei confronti dell'Associazione Nazionale dei Gruppi ormeggiatori dei porti italiani (ANGOPI), della Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), dell'Associazione Italiana dell'Armamento di linea (FEDARLINEA) e dell'Associazione Sindacale delle aziende Petrolchimiche e collegate a Partecipazione Statale (ASAP/SNAM).
L'indagine ha avuto per oggetto un accordo in base al quale i Gruppi ormeggiatori aderenti all'ANGOPI si impegnavano a concedere sconti sulle tariffe massime indicate dall'Autorità Marittima a favore delle imprese armatoriali aderenti alle associazioni firmatarie sopra citate.
Nel corso dell'istruttoria le parti firmatarie, riconosciuto che l'accordo sotto il profilo formale poteva prestarsi ad una interpretazione anticoncorrenziale, hanno aderito all'invito dell'Autorità di rendere il detto accordo inequivocabilmente aperto a chiunque, armatori italiani e stranieri, dimostrasse di poter rientrare nelle tipologie di naviglio e frequenza di approdi individuate come parametri posti a base di un nuovo meccanismo di sconto.
Le parti si sono, inoltre, impegnate a fornire, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, dimostrazione dell'applicazione in concreto degli sconti anche ad imprese non firmatarie dell'accordo.
Alla luce del buon esito dell'istruttoria, l'autorità ha pertanto deliberato la conclusione del procedimento istruttorio, senza adottare provvedimenti penalizzanti nei confronti delle Associazioni firmatarie.
Roma, 22 ottobre 1992
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