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C12125 - Via libera condizionato alla concentrazione 2i Rete Gas S.p.A.-Nedgia S.p.A.


COMUNICATO STAMPA


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Nella riunione del 25 gennaio 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione del controllo di Nedgia S.p.A. da parte di 2i Rete Gas S.p.A..

Le misure imposte dall’Antitrust - a seguito di un’istruttoria nell’ambito della quale ci si è avvalsi anche di ampie forme di consultazione del mercato - tendono a evitare la costituzione di posizioni dominanti tali da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati delle gare future per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM (Ambito Territoriale Minimo) di Frosinone 2, Isernia, Salerno 3, Catania 1, Catania 2, Agrigento, Foggia 1 e Bari 2.

In particolare, l’Autorità ha imposto alla società acquirente un pacchetto articolato di misure correttive, comprendenti: nell’ATEM di Foggia 1, la dismissione della totalità delle attività di distribuzione del gas naturale di 2iRG; nell’ATEM di Bari 2, la dismissione delle attività corrispondenti alla gestione di almeno 40 mila PDR (punti di riconsegna), nonché, per la restante parte dei PDR gestiti dall’entità derivante dalla concentrazione, l’applicazione di una serie di misure di riduzione delle barriere finanziarie e informative che favoriscono i gestori entranti, a garanzia della massima partecipazione di terzi alla futura gara d’ambito. L’acquirente dei suddetti asset potrà quindi rappresentare un ulteriore gestore uscente in grado di partecipare alla gara per i citati ATEM, ricostituendo il contesto concorrenziale ante concentrazione. Nell’eventualità in cui 2i Rete Gas S.p.A. non riceva, entro un termine predefinito, idonee manifestazioni di interesse da parte di un acquirente qualificato, l’Autorità ha comunque imposto alla Società significative misure incentivanti alla più ampia partecipazione di terzi alle relative gare d’ambito.

L’Autorità, inoltre, ha imposto analoghe misure di incentivazione con riguardo agli altri sei ATEM, rispetto ai quali ha ritenuto che l’operazione di concentrazione, pur senza comportare modifiche strutturali dirette dell’assetto concorrenziale come, invece, negli ATEM di Foggia 1 e Bari 2, fosse comunque idonea a determinare un rafforzamento della posizione di mercato della nuova aggregazione societaria suscettibile di scoraggiare la partecipazione di terzi alla futura gara d’ATEM.

Roma, 29 gennaio 2018