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AS1178 - Segnalazione dell’Antitrust: “No agli orari obbligatori di apertura e chiusura per i distributori di carburante”


COMUNICATO STAMPA


Comunicato stampa

 

Segnalazione dell’Antitrust: “No agli orari obbligatori di apertura e chiusura per i distributori di carburante”

I distributori stradali di carburante possono restare in funzione 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura. E le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori, devono adeguarsi a queste indicazioni.

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Giovanni Pitruzzella, richiama innanzitutto il D.L. 24 gennaio 2012, convertito in legge nel marzo successivo: il provvedimento è volto a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”. La stessa segnalazione si riferisce poi all’articolo 28, comma 5, del D.L. n.98/2011, convertito in legge nel luglio successivo, che obbliga tutti gli impianti di distribuzione a dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato.

Queste norme, sostiene l’Antitrust, “assicurano la disponibilità del prodotto – ancorché nella modalità self-service – praticamente presso tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sulla rete stradale nazionale, in qualunque ora del giorno e della notte e in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo”. Le limitazioni di orario rappresentano, perciò, “una restrizione severa all’offerta di servizi”.

Da qui, l’auspicio dell’Agcm a “rivedere la normativa vigente e considerare con molta attenzione qualunque intervento in materia di orari degli impianti di distribuzione”, dal momento che “questo tipo di intervento costituisce una misura restrittiva e discriminatoria”. A giudizio dell’Antitrust, infatti, “non appare più ammissibile giustificare una qualunque prescrizione in materia adducendo come motivazione la tutela del semplice interesse pubblico a che sia garantita la possibilità di fare rifornimento per la generalità dei consumatori”. Per tutti questi motivi, “l’Autorità confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione”.

 

Roma, 16 marzo 2015