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I774 - Amministratori di condominio: l’Autorità avvia un’istruttoria per verificare se la fissazione di tariffe minime e le disposizioni del codice etico e deontologico siano idonee a limitare la concorrenza.


COMUNICATO STAMPA


COMUNICATO STAMPA

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: L’AUTORITA’ AVVIA UN’ISTRUTTORIA PER VERIFICARE SE LA FISSAZIONE DI TARIFFE MINIME E LE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO E DEONTOLOGICO SIANO IDONEE A LIMITARE LA CONCORRENZA.

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 12 marzo 2014, ha aperto un'istruttoria nei confronti delle associazioni CONFIAC - Confederazione Italiana delle associazioni condominiali - per verificare se le norme di un codice etico e deontologico e di un tariffario minimo per amministratori professionisti di condominio possano restringere in maniera consistente la concorrenza nel settore dei servizi inerenti l’amministrazione di immobili condominiali.

Secondo l’Autorità infatti il varo di un tariffario analitico potrebbe integrare gli estremi della fissazione orizzontale dei prezzi e quindi determinare una restrizione sensibile della concorrenza tra gli operatori del settore visto che la Confederazione riunisce il 75% delle associazioni italiane di categoria cui aderiscono i professionisti amministratori di condominio.

Non sembra peraltro limitare l’effetto restrittivo della concorrenza la circostanza che, nel sito internet della CONFIAC, il tariffario venga presentato come “meramente orientativo”. Talune disposizioni del Codice infatti inducono a ritenere effettivamente vincolanti le indicazioni di prezzo in ragione di un compiuto sistema sanzionatorio che si attiva nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui il tariffario è parte integrante. Infatti la natura anticoncorrenziale delle intese aventi ad oggetto tariffari minimi deve ritenersi esistente indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle indicazioni di prezzo ivi contenute, in quanto queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un’artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato.

Il Codice inoltre presenterebbe un ulteriore elemento idoneo a restringere le normali dinamiche concorrenziali. Infatti l’associato, destinatario di una richiesta di offerta per amministrare uno stabile, deve informare il collega in carica della sua intenzione di candidarsi se quest’ultimo sia aderente a CONFIAC.

L’istruttoria, avviata sulla base della richiesta di autorizzazione del tariffario minimo per amministratori professionisti di condominio sottoposta all’Autorità dalla stessa CONFIAC, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

 

Roma, 1 aprile 2014