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PS8710 - Recupero crediti: nuovo intervento Antitrust contro pratiche aggressive. Sanzionata impresa individuale con multa di 50mila euro


COMUNICATO STAMPA


COMUNCATO STAMPA

RECUPERO CREDITI: NUOVO INTERVENTO ANTITRUST CONTRO PRATICHE AGGRESSIVE.

SANZIONATA IMPRESA INDIVIDUALE CON MULTA DI 50MILA EURO

Salgono a tre i provvedimenti adottati negli ultimi sei mesi nei confronti di aziende che inviano atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace incompetenti per intimorire i consumatori e indurli a pagare debiti inesistenti.

Nuovo intervento dell’Antitrust a tutela dei consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o inesistenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 maggio 2013, ha infatti sanzionato con una multa di 50mila euro l’impresa individuale Consuelo Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha inoltrato a molti consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

Salgono così a tre i provvedimenti deliberati dall’Antitrust negli ultimi sei mesi per contrastare una pratica considerata aggressiva dal codice del Consumo, perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.

Dall’istruttoria conclusa nei confronti dell’impresa Paravati risulta l’invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia. Agli atti di citazione inviati ai consumatori non seguiva inoltre alcuna iscrizione della causa a ruolo: la data indicata come “prima udienza”, utilizzata per fare pressione psicologica sui consumatori, risultava quindi inesistente. Inviando gli atti di citazione l’impresa puntava a ottenere che i consumatori, senza verificare la fondatezza della posizione debitoria, provvedessero rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. La pratica è durata almeno dall’aprile 2012 all’aprile 2013. L’Autorità ha imposto all’impresa la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.

Roma, 15 giugno 2013