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PS7198 - E-couponing: Antitrust avvia procedimento nei confronti di Groupon per verificare possibili pratiche commerciali scorrette


COMUNICATO STAMPA


COMUNICATO STAMPA

E-COUPONING: ANTITRUST AVVIA PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI GROUPON PER VERIFICARE POSSIBILI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

 

Istruttoria decisa alla luce delle denunce ricevute da Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Adiconsum – Veneto, Sportello Europeo Consumatori - Trento, Associazione Consumatori Utenti - ACU Piemonte, Nero su Bianco e da oltre 600 singoli cittadini

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento per verificare possibili pratiche commerciali scorrette da parte di Groupon. L’istruttoria è stata avviata alla luce delle denunce presentate dalle associazioni dei consumatori Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Adiconsum – Veneto, Sportello Europeo Consumatori – Trento, Associazione Consumatori Utenti - ACU Piemonte, Nero su Bianco e da oltre 600 singoli cittadini.

Secondo gli uffici dell’Antitrust alcune società del gruppo internazionale Groupon (Groupon s.r.l., Groupon International GmbH, Groupon International Travel GmbH, Groupon Goods Global GmbH) potrebbero avere posto in essere pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. In particolare dovranno essere verificate:

1)      la diffusione, attraverso il sito internet http://www.groupon.it/, nella fase precedente all’acquisto dei coupon, di informazioni commerciali ingannevoli, omissive e in grado di creare confusione nel consumatore, in relazione ai prezzi e alle caratteristiche delle offerte pubblicizzate.

2)      l’incapacità del servizio di assistenza-clienti a far fronte ai reclami dei consumatori nelle diverse ipotesi di non utilizzabilità dei coupon acquistati, ostacolando così l’effettivo esercizio dei diritti contrattuali. Potrebbero rientrare in tale pratica il rimborso effettuato attraverso i buoni anziché con la restituzione dei soldi, il mancato o parziale rimborso dei coupon non utilizzati per cause addebitabili alle società del gruppo Groupon o ai loro partner (es. nei casi di overbooking), i comportamenti dilatori del call center nel rispondere o nel dare seguito alle richieste di rimborso e di recesso.

Roma, 23 dicembre 2013