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I740 - Comune di Casalmaggiore:gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas


COMUNICATO STAMPA


COMUNICATO STAMPA

DISTRIBUZIONE GAS: ANTITRUST SANZIONA 2iGAS, LINEA DISTRIBUZIONE E LE LORO CONTROLLANTI PER INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA

Le due società operative, costituendosi in Associazione Temporanea di impresa per partecipare alla gara indetta dal Comune di Casalmaggiore, pur possedendo i requisiti necessari per competere singolarmente, hanno ristretto la concorrenza nel mercato della distribuzione del gas naturale. Multe per complessivi 1.334.983 euro. Ritenute responsabili dell’illecito concorrenziale anche le società madri E.ON Italia (all’epoca controllante di 2iGas) e Linea Group Holding.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 agosto, 2012, ha deliberato che le società 2iGas (all’epoca E.ON Rete), attiva nella distribuzione di gas naturale in circa 300 comuni italiani, e LD, Linea Distribuzione, che svolge il servizio di distribuzione in 72 comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Padova, Parma, Pavia e Vicenza, hanno messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza. LD e 2iGas si sono costituiti in ATI (Associazione temporanea d’impresa) per partecipare alla gara indetta dal comune di Casalmaggiore, come capofila di 8 Comuni della provincia di Cremona, pur potendo competere autonomamente facendosi concorrenza tra loro. Secondo l’Antitrust dall’istruttoria, avviata alla luce di una segnalazione del comune di Casalmaggiore, è emerso che, nel caso specifico della gara in oggetto, l’ATI è stata utilizzata per ripartirsi le concessioni secondo una logica dello status quo ante: l’atto di costituzione dell’ATI, stipulato dopo l’aggiudicazione della gara, prevedeva infatti espressamente che ognuna delle due società continuasse a gestire in maniera autonoma il servizio di distribuzione del gas esattamente nei Comuni nei quali aveva in precedenza la concessione. L’eliminazione della concorrenza reciproca attraverso la partecipazione in forma congiunta ha inoltre consentito a 2iGas e LD di ottenere le condizioni economiche più favorevoli consentite dal bando (l’ATI è infatti stata l’unica partecipante alla gara ed ha offerto al minimo).

All’illecito concorrenziale hanno partecipato anche le società madri di 2iGas e LD che risultano essere state costantemente e regolarmente messe al corrente delle problematiche e delle decisioni da prendere sulla strategia di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas.

Per i comportamenti accertati l’Antitrust ha deciso di sanzionare E.ON Italia (all’epoca controllante di E.ON Rete poi diventata 2iGas) e 2iGas, in solido, per complessivi 1.205.308 euro e Linea Group Holding, in solido con Linea Distribuzione, per complessivi 129.675 euro.

 

 

 

Roma, 13 agosto 2012