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C11205 - Concentrazione di DMT e Elettronica Industriale. l’Antitrust impone misure per assicurare la concorrenza nel mercato delle infrastrutture televisive


COMUNICATO STAMPA


COMUNICATO STAMPA

CONCENTRAZIONE DI DMT E ELETTRONICA INDUSTRIALE. L’ANTITRUST IMPONE MISURE PER ASSICURARE LA CONCORRENZA NEL MERCATO DELLE INFRASTRUTTURE TELEVISIVE

Garantito l’accesso a tutti i richiedenti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, come proposto dagli operatori di settore. DMT soggetta a vincoli sugli investimenti; non può aumentare i prezzi attualmente applicati e deve offrire accesso a chiunque ne fa domanda alle stesse condizioni praticate alla società controllante. Il rispetto dei vincoli imposti verrà attentamente monitorato dall’Autorità. In caso di mancata attuazione delle misure verrà attivata la procedura di inottemperanza prevista dalla legge, che prevede sanzioni non inferiori all’1% e fino al 10% del fatturato.

L’Antitrust, nella riunione del 14 dicembre 2011, ha deciso di autorizzare l’acquisizione del controllo di Dmt da parte di Elettronica Industriale (gruppo Mediaset) subordinandola a incisive misure idonee a sterilizzarne gli effetti anticoncorrenziali. Digital Multimedia Technologies è infatti il maggiore operatore indipendente italiano nel settore delle infrastrutture per reti televisive, radiofoniche e di telecomunicazioni mentre Elettronica Industriale è la società che si occupa della realizzazione, manutenzione e gestione delle reti con le quali è diffusa la maggior parte dei servizi televisivi del Gruppo Mediaset. L’operazione potrebbe quindi determinare  effetti escludenti nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale e nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo. Per questo il Collegio, all’unanimità, ha deciso di condizionare la fusione a vincoli stringenti in grado di garantire l’accesso alle infrastrutture della nuova società a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, come richiesto dagli operatori di settore ascoltati durante l’istruttoria, avviata nell’ottobre scorso. Verrà così salvaguardata efficacemente, grazie anche a obblighi di governance della nuova società, l’operatività del confronto concorrenziale nei mercati a valle.

Il provvedimento di autorizzazione condizionata tiene conto del parere dell’Autorità per le Comunicazioni, alla quale lo schema di decisione era stato inviato il 5 novembre scorso. Il Collegio ha deciso di monitorare attentamente il rispetto delle misure: la prima relazione dovrà essere presentata entro sei mesi. In caso di una loro mancata attuazione verrà attivata la procedura di inottemperanza prevista dalla legge che prevede sanzioni non inferiori all’1% e fino al 10% del fatturato.

Di seguito le misure imposte:

1) DMT, anche attraverso società controllate o collegate, dovrà dare accesso alle proprie infrastrutture a tutti gli operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri, in tecnica digitale, che ne facciano richiesta, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In particolare, DMT consentirà la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica digitale.

2) DMT è tenuta a concedere l’accesso alle infrastrutture anche laddove ciò comporti la realizzazione di investimenti per adeguare e/o ampliare le postazioni; in tali circostanze, la nuova entità dovrà realizzare i necessari investimenti secondo un’ottica commerciale propria di una tower company indipendente.

3) DMT dovrà offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi - comprendente l’installazione nonché la manutenzione preventiva e correttiva degli impianti -  a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, prevedendo appositi livelli di servizio garantiti da adeguate penali. Il servizio di gestione degli impianti trasmissivi potrà essere svolto anche dall’operatore di rete, in proprio o tramite soggetti terzi da esso espressamente delegati. A tal fine, DMT dovrà concedere l’accesso alle infrastrutture ai clienti e ai loro fornitori di servizi secondo procedure e modalità che garantiscano la continuità dei servizi a favore dei terzi e la sicurezza di tutte le apparecchiature e le installazioni presenti nelle medesime infrastrutture.

4) DMT renderà pubblico un listino dove saranno indicati l’ubicazione dei punti di accesso, il prezzo base dei servizi di ospitalità e dei servizi accessori di base nonché le condizioni contrattuali, i termini generali e le regole tecniche per l’erogazione dei servizi in questione. Il listino dovrà prevedere per i servizi di ospitalità e per i servizi accessori condizioni economiche eque e orientate ai costi; in ogni caso, le condizioni economiche previste non potranno essere peggiorative rispetto a quelle attualmente praticate da DMT ai propri clienti in situazioni equivalenti.

5) Sulla base del listino pubblico, DMT predisporrà in favore di ogni soggetto terzo che le richieda la prestazione dei servizi di accesso e dei servizi connessi sulle infrastrutture di trasmissione per l’installazione e la gestione di una rete nazionale di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, un’offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi in questione.

6) Nel trattamento delle richieste di soggetti terzi e nella fornitura dei servizi di accesso e uso delle infrastrutture, DMT applicherà le medesime condizioni e procedure applicate ai rapporti con le società a essa collegate o da essa controllate in situazioni equivalenti. DMT fornirà altresì ai soggetti terzi le informazioni con le stesse modalità applicabili ai rapporti con le società a essa collegate o da essa controllate.

7) EI e/o DMT si impegnano a predisporre e mantenere per tutto il periodo di vigenza degli impegni un sistema di archiviazione che assicuri la tracciabilità delle richieste di accesso ricevute da operatori televisivi e dell’esito delle stesse, corredato da relativi giustificativi. Tale documentazione dovrà essere conservata per due anni a partire dalla data di formalizzazione della richiesta di accesso.

8) Qualora in futuro l’attività di tower company e quella di operatore di rete non fossero svolte da società distinte, EI e DMT si impegnano a predisporre e mantenere una contabilità separata relativa all’attività di tower company, che permetta la verifica della parità di trattamento interno/esterno.

9) Nel consiglio di amministrazione della nuova entità non dovranno essere nominati consiglieri che siano legati alle società che controllano DMT o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle suddette società da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

10) EI e/o DMT dovranno  trasmettere all’Autorità contestualmente alla loro pubblicazione le informazioni previste dal Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. Tale misura rappresenta un ulteriore strumento a disposizione dell’Autorità per poter agevolmente verificare la non discriminatorietà fra le condizioni di accesso all’infrastruttura praticate all’interno del gruppo e quelle praticate alle imprese terze.

11) La società conferitaria delle suddette infrastrutture dovrà mantenersi quotata in un mercato regolamentato. Viene così assicurata la contendibilità del controllo societario della proprietà delle infrastrutture stesse.

12) EI e/o DMT faranno pervenire all’Autorità, entro sei mesi, una dettagliata relazione sulla modalità commerciali, economiche e tecniche di implementazione degli impegni.

13) Eventuali controversie che dovessero insorgere sulle condizioni economiche dell’offerta della nuova entità potranno essere sottoposte al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

 

Roma, 14 dicembre 2011