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SEGNALAZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA MAGGIOR CONCORRENZIALITÀ NEL MERCATO DEL GAS NATURALE


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA

GAS: ANTITRUST, BENE LO SCHEMA DI DECRETO SUGLI STOCCAGGI MA VA COMPLETATO DA SUBITO IL QUADRO REGOLAMENTARE SENZA RINVIARE A ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Applicare il tetto sulla quota immessa in rete e introdurre il divieto per Eni di assumere mandati per la gestione dei nuovi stoccaggi.
Segnalazione inviata a Governo e Parlamento.

Lo schema di decreto legislativo sul gas naturale va nella giusta direzione perché consentirà di aumentare in maniera sostanziale la capacità di stoccaggio del Paese. E’ tuttavia necessario che il quadro regolamentare sia sin da subito completo, eliminando i rinvii a ulteriori provvedimenti contenuti invece nel decreto.
E’ una delle osservazioni contenute nella segnalazione che l’Antitrust ha inviato al Governo e al Parlamento.
L’Autorità ricorda come, grazie al decreto, l’Eni, qualora superi una certa soglia di quota di mercato (40%), sarà obbligata a potenziare la capacità di stoccaggio del gas naturale aumentandola di 4 miliardi di metri cubi o, in alternativa, dovrà procedere alla cessione di gas annuale a condizioni regolamentate; in ogni caso il gas release andrà realizzato qualora l’Eni superi il 60% del mercato. Per l’Antitrust il meccanismo delineato è in grado di migliorare le condizioni di flessibilità e di liquidità del mercato del gas nazionale con benefici concorrenziali a vantaggio di tutti i clienti finali.
Nel merito l’Autorità suggerisce che, ai fini della verifica del superamento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo in capo ad Eni (verifica affidata all’Autorità che potrà esercitare i propri poteri sanzionatori in caso di elusione), si faccia riferimento alla quota di gas annua di immissione e non, come indicato nel decreto, a una non meglio specificata quota sul mercato all’ingrosso, la cui definizione sarebbe affidata a un successivo provvedimento del ministero dello Sviluppo Economico.
Secondo l’Autorità è inoltre necessario escludere esplicitamente che Eni, obbligata alla misura pro-concorrenziale di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, possa contemporaneamente gestire la medesima capacità aggiuntiva per conto dei soggetti grandi utilizzatori di gas: la società, in qualità di soggetto mandatario, avrebbe infatti la possibilità di rientrare nella disponibilità della gestione della nuova capacità di stoccaggio, vanificando gli effetti pro-concorrenziali della misura. Ai fini della competizione è invece essenziale che i mandati vengano gestiti da imprese attive nel settore del gas (i c.d. shipper) concorrenti di Eni.
Da eliminare il tetto massimo di 50 milioni di euro posto alla spesa che graverà su Eni per anticipare i benefici del piano di potenziamento stoccaggi agli utilizzatori industriali: si tratta di una spesa progressivamente decrescente man mano che verranno realizzati gli stoccaggi stessi. Secondo l’Antitrust, l’avere individuato un limite predefinito alla spesa che Eni dovrà sostenere annualmente per anticipare ai beneficiari gli effetti del potenziamento degli stoccaggi potrebbe però ridurre gli incentivi a realizzare nel più breve tempo possibile gli investimenti, rispetto ad una situazione in cui il costo della misura non sia noto in anticipo.
L’Autorità ricorda infine che, in base al decreto, i clienti finali industriali, caratterizzati da un elevato prelievo di gas naturale, potranno usufruire da subito dei vantaggi derivanti dai futuri nuovi stoccaggi, individuati dal differenziale di prezzo tra il gas invernale e il gas estivo. Per l’Antitrust occorre tuttavia assicurare che il costo di queste agevolazioni non sia pagato dai consumatori domestici e termoelettrici tramite un incremento delle tariffe di trasporto.

Roma, 19 maggio 2010