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I716 - I716 - ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST ACCETTA GLI IMPEGNI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI PER LIBERALIZZARE LE TARIFFE


COMUNICATO STAMPA


COMUNICATO STAMPA

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST ACCETTA GLI IMPEGNI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI PER LIBERALIZZARE LE TARIFFE

Dopo l’avvio di istruttoria verrà modificato il Codice deontologico della categoria che non conterrà più riferimenti alle tariffe minime. L’Autorità chiude la procedura senza accertare l’infrazione

L’Ordine degli Psicologi cancellerà dal Codice deontologico ogni riferimento alle tariffe minime. E’ il risultato ottenuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nella riunione del 22 dicembre 2009, ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per chiudere l’istruttoria avviata il 14 maggio 2009.
L’Antitrust aveva contestato al Consiglio Nazionale una possibile intesa restrittiva della concorrenza in quanto le previsioni deontologiche erano in grado di uniformare i prezzi delle prestazioni professionali. Il Codice prevedeva infatti che i compensi dovessero essere adeguati all’importanza dell’opera e al decoro della professione, rinviando al Testo unico della tariffa professionale quale parametro per la valutazione della misura dei compensi stessi. Il mancato rispetto del decoro professionale, al quale venivano dunque ancorate le tariffe, era inoltre suscettibile di azione disciplinare.
Grazie alle misure proposte dall’Ordine il nuovo testo del Codice ribadisce il principio della libera pattuizione del compenso tra le parti nel momento iniziale del rapporto ed elimina il riferimento al decoro quale criterio cui parametrare la tariffa. Viene inoltre cancellato ogni riferimento al Testo unicoe, di conseguenza, anche la possibilità che possa essere utilizzato quale parametro della decorosità della tariffa praticata dallo psicologo, nonché come possibile fonte di responsabilità disciplinare. Secondo l’Antitrust gli impegni proposti eliminano le preoccupazioni di carattere concorrenziale all’origine dell’istruttoria e sono in linea con le indicazioni contenute nell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali. Per l’Autorità infatti, la nozione di decoro non può rappresentare uno strumento di indirizzo dei comportamenti economici dei professionisti, ma piuttosto dovrebbe essere utilizzata nei codici deontologici come principio generale dell’azione dei professionisti nello svolgimento dei propri compiti e doveri professionali.

Roma, 11 gennaio 2010