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I686 - INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 11 dicembre 2008


COMUNICATO STAMPA

BANCHE: ANTITRUST SANZIONA UNICREDIT, INTESA, MPS E BNL PER INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA NEL SERVIZIO DI CASSA GENERALE PER L’INAIL


Si sono coordinate nello svolgimento delle gare per mantenere la fornitura del servizio a loro originariamente aggiudicato nel 1997. Sanzioni per complessivi 1.650.000 euro.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’11 dicembre 2008, ha deliberato che Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Bnl hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, coordinando i propri comportamenti, nel periodo compreso tra il maggio 1996 ed il maggio 2006, in relazione alle gare bandite da INAIL per l’affidamento del proprio servizio di cassa.

L’Autorità ha dunque deciso di sanzionare Unicredit con una multa di 1.500.000 euro e Intesa Sanpaolo, Bnl e Mps con una sanzione di 50.000 euro, tenendo conto, in linea con gli Orientamenti della Commissione Europea, del fatturato realizzato dalle parti nel mercato dei servizi di cassa INAIL: Unicredit ha infatti erogato la maggior quota in assoluto del servizio di cassa per l’ente.

L’istruttoria era stata avviata il 28 maggio 2007, anche alla luce di una segnalazione inviata dall’Istituto dopo che per ben tre gare non era stato possibile aggiudicare il servizio.

Secondo l’Autorità dal 1996, quando le quattro banche (all’epoca Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, BNL, MPS), in raggruppamento d’impresa (RTI), vinsero la gara ad appalto concorso per la gestione quinquennale del servizio di cassa INAIL, è stata posta in essere una intesa - unica e complessa - contraria al divieto di restrizione della concorrenza previsto dal Trattato comunitario. L’intesa ha riguardato il coordinamento nelle modalità di partecipazione ai bandi di gara, mediante un accordo originario, manifestatosi tramite il raggruppamento d’impresa per la gara del 1996. Il coordinamento è proseguito, con fasi di tensione e di accomodamento finalizzato alla ripartizione del ‘peso’ del servizio attribuito alle singole banche all’interno del RTI, sino al mese di maggio 2006, data di scadenza per la presentazione delle domande relative all’ultima gara.

L’istruttoria ha evidenziato che nell’ambito della gara bandita nel 1996 (c.d. gara zero) le quattro banche hanno scelto di partecipare in RTI non con il lecito obiettivo di vincere la gara, ma per evitare pressioni competitive reciproche. Successivamente, grazie al requisito previsto dai bandi, in base al quale era obbligatoria la presentazione di almeno due offerte, hanno tenuto condotte tali che il RTI vincitore nel 1996, del quale facevano parte, venisse prorogato più volte sino al 2007.

Nella determinazione della sanzione l’Autorità ha anche tenuto conto del ruolo determinante di Unicredit nella tenuta dell’intesa.

Roma, 17 dicembre 2008