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AS414 - SEGNALAZIONE SU REQUISITI IGIENICO-SANITARI CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA INTRODOTTI DALLA REGIONE LOMBARDIA


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 6 agosto 2007


COMUNICATO STAMPA

PHONE-CENTER: ANTITRUST, REGOLAMENTAZIONE REGIONE LOMBARDIA DISTORCE CONCORRENZA

Imposti requisiti gravosi e blocchi a nuove aperture. Costi maggiori e minore competizione faranno aumentare prezzi per gli utenti.


La Regione Lombardia sta regolamentando l’apertura dei phone-center con modalità ingiustificatamente restrittive della concorrenza. Lo afferma l’Antitrust, in una segnalazione approvata il 3 agosto 2007, con la quale chiede ai vertici regionali di modificare la normativa eliminandone gli aspetti anti-concorrenziali, anche per evitare aumenti dei prezzi per i consumatori.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la legge regionale n. 6 del 3 marzo 2006 impone ai gestori dei phone-center requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali gravosi e ingiustificati, pena la chiusura dei locali stessi. Inoltre affida ai Comuni la localizzazione dei phone-center attraverso il Piano di governo del territorio (PGT) vietando, in attesa dell’adozione dei PGT, l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, nonché di rilocalizzare i centri preesistenti.

Secondo l’Antitrust i requisiti igienico-sanitari richiesti sono gravosi e ingiustificati in quanto privi di qualsiasi collegamento con la qualità del servizio offerto, e determineranno un incremento non trascurabile dei costi di apertura e di mantenimento dei phone-center.

La regolamentazione avrà l’effetto di limitare la competizione tra gli operatori, riducendone il numero, ed incrementando i costi: a pagarne le conseguenze saranno i consumatori che vedranno aumentare il prezzo finale delle chiamate internazionali che al momento presso i phone-center risulta essere particolarmente conveniente.

Nella segnalazione l’Autorità ricorda che la fissazione di vincoli di natura qualitativa deve essere dettata da esigenze di tipo oggettivo e improntata al rispetto dei principi di necessarietà e proporzionalità. Le norme della regione Lombardia sulla localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa introducono inoltre un elemento di rigidità del sistema che si traduce in una programmazione quantitativa dell’offerta, in contrasto sia con le esigenze di salvaguardia della concorrenza, sia con le norme del decreto 4 luglio 2006, n. 223 (il c.d primo decreto Bersani-Visco) che esonera lo svolgimento delle attività commerciali dal rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.



Roma, 16 agosto 2007