AS388 - SEGNALAZIONI SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DISTRIBUTIVO
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
AS388 - Segnalazione del 3 maggio 2007
AS389 - Segnalazione del 3 maggio 2007
COMUNICATO STAMPA
FORMAZIONE PROFESSIONALE: ANTITRUST, NORME REGIONI LAZIO E PUGLIA LIMITANO CONCORRENZA
Regolamentazione da modificare. Distorsioni nei corsi per il settore commerciale. Segnalazioni inviate ai Presidenti delle Giunte e agli Assessori
Le Regioni Lazio e Puglia devono modificare le norme sulla formazione professionale nel settore distributivo per adeguarle ai principi della concorrenza. Lo auspica, con due distinte Segnalazioni inviate ai Presidenti delle Giunte e agli Assessori competenti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Secondo l’Autorità la normativa della Regione Lazio non è coerente con i principi della concorrenza perché affida in esclusiva, alle associazioni del settore del commercio rappresentative a livello regionale, l’organizzazione dei corsi di formazione professionale nel settore distributivo. Anche la formazione relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata riservata alle associazioni di categoria. Per l’Autorità si riduce così, in modo artificioso, il numero dei soggetti che potranno offrire la formazione, con effetti anche sulle possibilità di scelta dell’utente finale. Il quadro risulta aggravato dalla conseguente esclusione dal settore di tutti quei soggetti che, in passato, svolgevano tale attività. Il sistema non sembra neppure garantire e tutelare gli utenti finali che, dovendo accedere ad un’offerta formativa, risultano privati della possibilità di scelta tra una vasta gamma di prodotti formativi e tra una pluralità di soggetti qualificati: il raffronto concorrenziale tra più operatori offre infatti garanzia per l’utente finale in termini di prezzo del servizio e incentiva l’efficienza produttiva ed organizzativa dei soggetti che prestano il servizio.
Ugualmente non in linea con il principio di concorrenza è il regolamento della Regione Puglia sui corsi di formazione per l’esercizio dell’attività commerciale, riservati alle Camere di Commercio ed ai Centri di Assistenza Tecnica, che potranno oltretutto essere costituiti solamente dalle organizzazioni di categoria presenti nel Cnel. L’Autorità sottolinea, anche in questo caso, che la formazione professionale dovrebbe essere assicurata da una pluralità di soggetti, scelti sulla base di requisiti minimi previamente definiti e tenendo conto dei programmi di formazione da questi offerti.
Roma, 7 maggio 2007