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AS387 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1- PALERMO


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 26 aprile 2007


COMUNICATO STAMPA


SERVIZIO IDRICO PROVINCIA DI PALERMO: ANTITRUST, GARA GRAVEMENTE LESIVA DELLA CONCORRENZA


Segnalazione inviata a A.T.O. Palermo, Presidente della Regione, Governo e Procura della Corte dei Conti. Istituzioni intervengano per realizzare una gara che permetta un effettivo confronto tra imprese.

Il bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (SII) A.T.O. 1 di Palermo ha gravemente violato i più elementari principi in materia di tutela della concorrenza ed efficienza dell’attività amministrativa. Lo scrive in una segnalazione approvata il 19 aprile 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità auspica che le istituzioni interessate intervengano, anche attraverso il meccanismo dell’autotutela amministrativa, per assicurare che le gare per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato si svolgano in base a un effettivo confronto concorrenziale, funzionale alla fornitura di servizi sempre migliori per la collettività.

Nella segnalazione, inviata all’Autorità d’Ambito A.T.O. 1 – Palermo, alla Regione Sicilia, agli enti locali competenti ma anche alla Procura della Corte dei Conti, ai ministri dell’Economia, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, dei Trasporti, delle Politiche Agricole e al Ministro per gli Affari Regionali, l’Antitrust evidenzia alcuni elementi che hanno condizionato profondamente gli esiti della gara stessa.

Innanzitutto, la previsione contenuta nel bando in base alla quale all’ente gestore vengono affidati in misura pari al 70% gli appalti di lavori connessi alla gestione stessa, viene considerata come una forte restrizione della concorrenza, vista la quota residuale del numero e dell’importo dei lavori da mettere successivamente a gara. La gara ha in sostanza determinato l’elusione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori legati al SII. A tale effetto si lega il riferimento nel bando al ruolo dei soci della società aggiudicataria, che dà per scontata la partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come poi è effettivamente avvenuto, visto che l’ente banditore ha ricevuto un’unica offerta da parte di un RTI costituito da ben nove soggetti (divenuti dieci in sede di stipula dell’atto costitutivo della società di gestione), uno dei quali a sua volta in rappresentanza di altri tre distinti
soggetti. I soci della neocostituita impresa comune derivante dal RTI si sono conseguentemente divisi le varie attività di servizio e gli interventi riconducibili al SII.

Rispetto allo strumento del RTI in generale, con la segnalazione l’Autorità ha anche colto l’occasione per sottolineare che occorre sempre verificarne l’idoneità concorrenziale in concreto: si tratta infatti di una modalità di partecipazione a gare che può determinare una diminuzione del grado di concorrenza se consente a soggetti, in grado di partecipare anche autonomamente, di presentarsi insieme ad altri soggetti propri rivali, diminuendo così artificiosamente l’effettività ed estensione della competizione.

Un’ulteriore anomalia riscontrata dall’Autorità nella gara è la determinazione, assunta dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia regionale di Palermo, con la quale è stato stabilito lo scorporo dalla gestione del SII nell’A.T.O. Palermo dell’intero territorio del Comune di Palermo: per quanto questa possibilità fosse esplicitata nel bando, si sono infatti così introdotte gravi alterazioni del processo concorrenziale, scoraggiando la partecipazione alla gara stessa.

Nella segnalazione l’Autorità richiama infine gli enti competenti ad evitare, per evidenti ragioni di opportunità concorrenziale, trasparenza e imparzialità nelle procedure, sovrapposizioni soggettive tra incarichi relativi a procedure di gara a evidenza pubblica e soggetti che intrattengano o abbiano intrattenuto, nell’immediato passato, rapporti di carattere non episodico con imprese anche solo astrattamente interessate alle medesime procedure. Nel caso specifico, risulta infatti che l’approvazione del bando di gara, del piano d’ambito ottimale e della convenzione di gestione con il soggetto gestore sia stata affidata dal Presidente della Regione – nella sua qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica – ad un commissario ad acta che, per l’intera durata dell’incarico, ha ricoperto contemporaneamente la carica di consigliere di amministrazione di una delle società che poi hanno partecipato al RTI risultato aggiudicatario della gara.

Roma, 27 aprile 2007