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C8190 - SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI – SSB/SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L’AUTOMAZIONE – CEDBORSA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 4 aprile 2007


COMUNICATO STAMPA

SISTEMA BANCARIO: ANTITRUST, VIA LIBERA CONDIZIONATO A  FUSIONE SIA-SIAB

Rete sistema pagamenti dovrà essere realmente aperta a concorrenti

Via libera condizionato dell’Antitrust alla fusione per incorporazione di SIA, Società Interbancaria per l’Automazione–Cedborsa, in SSB, Società per i Servizi Bancari. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 aprile 2007, ha infatti subordinato l’operazione al rispetto di una serie di misure, proposte dalle parti, tese ad eliminare i possibili effetti anticoncorrenziali nei servizi di compensazione delle operazioni bancarie al dettaglio domestiche (clearing) e nell’offerta dei servizi di elaborazione delle carte di debito domestiche Bancomat e Pagobancomat (processing).

La fusione darà vita ad un soggetto, controllato da cinque primari operatori bancari nazionali, che sarà completamente integrato nell’offerta dei servizi al mondo bancario e finanziario. Per questo la società post-fusione dovrà:

1) creare una specifica unità aziendale preposta alle attività di rete, separata dalle altre tre unità previste (Mercati, Carte e Pagamenti), per la quale sarà adottato un regime di separazione contabile. L’unità di rete dovrà commercializzare i servizi di rete esclusivamente tramite il proprio personale e in condizioni di separazione rispetto all’offerta delle altre unitàsulla base di contratti distinti ed autonomi;
2) collegare i centri applicativi anche attraverso la concorrente rete SWIFTnet nel più breve tempo possibile, comunque entro due mesi dal 21 marzo 2007, data di sottoscrizione del Memorandum di intesa tra SSB-SIA, SECETI e ICCREA, per  garantire l’interoperabilità funzionale su tutte le tratte interbancarie;
3) applicare un regime transitorio che preveda la gratuità del traffico di sistema originato da clienti che si avvalgono per il loro traffico periferico della SWIFTnet, fino a quando non sarà realizzata l’interoperabilità tecnica tra i centri applicativi anche attraverso la rete di SWIFT;
4) mantenere gli attuali criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori per la tariffazione del trasporto dati interbancari, ai clienti per i servizi di rete logica, indipendentemente dal centro applicativo prescelto ;
5) non applicare nella tratta di sistema condizioni discriminatorie ai clienti di SSB che scelgono nella tratta periferica un operatore di rete, diverso da SIA, riconosciuto quale gestore dell’infrastruttura in base alla Convenzione SITRAD;

Entro i prossimi 120 giorni la società dovrà presentare all’Autorità una relazione sull’attuazione delle misure prescritte.


Roma, 5 aprile 2007