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AS346 - AS346 - MODALITA' DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI ENEL IN EUROGEN, ELETTROGEN E INTERPOWER


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 7 luglio 2006


COMUNICATO STAMPA



ANTITRUST: DA EDF-AEM SUPERATO TETTO 30% PER EX-GENCO, A RISCHIO CONCORRENZA NEL SETTORE ENERGETICO

Far cessare violazione e rivedere normativa per garantire sviluppo mercato. Segnalazione ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 5 luglio 2006, ha formulato, con una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, alcune osservazioni sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che possono derivare dall’attuale formulazione del D.P.C.M. 8 novembre 2000 (modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie di Enel in Eurogen, Elettrogen e Interpower). Il decreto limita al 30% la misura della partecipazione di enti pubblici o imprese pubbliche, italiani o esteri, in queste società,  per un periodo di almeno cinque anni.
Per l’Autorità questo limite è stato superato con l’operazione di concentrazione con la quale Electricité de France (interamente posseduta dallo Stato francese), e AEM (controllata dal Comune di Milano), hanno acquisito il controllo congiunto di Edison in misura del 50% ciascuna. Edison ha infatti a sua volta acquisito Eurogen (ora Edipower).
L’Autorità chiede la rapida adozione di tutte le iniziative idonee a far cessare la violazione della norma ed a ripristinare una situazione di mercato tale da garantire il corretto svolgimento della concorrenza tra gli operatori.

Per l’Autorità la situazione creatasi è in grado di pregiudicare lo sviluppo non distorto di un mercato liberalizzato. L’introduzione del limite del 30% alla partecipazione di imprese ed enti pubblici al capitale delle c.d. Genco  era infatti finalizzato a far procedere insieme liberalizzazione e privatizzazioni:  l’apertura alla concorrenza del mercato elettrico costituiva infatti  un’occasione importante per consentire l’ingresso sul mercato di nuovi soggetti privati. L’obiettivo era quello di sviluppare nuove imprenditorialità in grado di aumentare il grado di concorrenza in un mercato tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di imprese pubbliche, con sostanziali benefici sia per le imprese utilizzatrici di energia sia per i consumatori finali.  Il mancato rispetto del limite del 30% è molto grave e appare tradire lo spirito ed i principi che hanno ispirato il processo di liberalizzazione del settore dell’energia, oltre a produrre effetti distorsivi sul mercato. I soggetti controllati da enti pubblici che hanno rispettato il limite hanno infatti dovuto perseguire politiche di espansione fondate esclusivamente sulla crescita interna mentre chi lo ha ignorato ha potuto aumentare la sua dimensione sul mercato grazie a un processo di acquisizione, meno oneroso e più rapido.  

Per l’Autorità, peraltro, anche la formulazione del decreto ha contribuito a creare questa situazione: non sono individuate le sanzioni applicabili in caso di violazione del limite o del termine di efficacia della previsione né viene individuato l’organo che dovrebbe assicurarne l’applicazione. La norma indica poi in ‘almeno 5 anni’ la durata della soglia: si tratta di un termine minimo ed indefinito, non accompagnato dall’accertamento del permanere delle condizioni che lo hanno determinato.



Roma, 8 luglio 2006