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I641 - RIFORNIMENTI AEROPORTUALI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 14 giugno 2006


COMUNICATO STAMPA


ANTITRUST: SANZIONI PER 315,4 MILIONI A 6 COMPAGNIE PETROLIFERE PER INTESA NEL SETTORE DEI RIFORNIMENTI AEROPORTUALI



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 15 giugno 2006, ha  deliberato la chiusura dell’istruttoria avviata nei confronti di alcune società petrolifere, per intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei rifornimenti aeroportuali (c.d jet fuel).  Per l’Autorità, che ha sanzionato le società con una multa di complessivi 315,4 milioni di euro, l’intesa ha avuto per oggetto ed effetto la ripartizione del mercato e l’impedimento all’accesso di nuovi operatori, compresi i vettori aerei intenzionati ad intraprendere l’autofornitura. In particolare le società petrolifere Eni, Esso, Kuwait, Shell, Shell Italia Aviazione (succeduta a Shell il 1° dicembre 2004), Tamoil e Total hanno realizzato un intenso e continuato scambio di informazioni anche mediante l’attività delle imprese comuni Hub S.r.l., Par S.r.l., Ram S.r.l., Rai S.r.l (già Raf S.r.l.), Disma S.p.A. e Seram S.p.A  che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo del carburante. Le società si sono inoltre coordinate nelle rispettive strategie di gara per l’aggiudicazione dei rifornimenti e hanno adottato reciproci comportamenti punitivi a fronte di tentativi di cambiare l’assetto del mercato. Il risultato è stato un peggioramento delle condizioni economiche praticate alle compagnie aeree.
In base alla delibera dell’Autorità le imprese dovranno cessare i comportamenti interessati consentendo a terzi l’accesso al mercato del jet fuel. Eni, Esso e Kuwait per Hub e Par, le società Shell Iav, Tamoil e Total per Rai e le società Eni, Esso, Kuwait, Shell Iav e Total per Disma e Seram dovranno inoltre definire iniziative in grado di eliminare la compresenza di più società petrolifere nel capitale sociale delle imprese comuni. Tali iniziative dovranno essere perfezionate entro il 30 giugno 2008.
Nel frattempo dovranno individuare nuove modalità di conduzione delle imprese tali da eliminare la funzione da queste svolta di veicolo di scambio di informazioni tra le imprese madri.
La delibera dà conto dell’impegno adottato da Total, valorizzato anche come attenuante in sede di determinazione della sanzione, che consentirà ad Alitalia di effettuare in proprio l’approvvigionamento, sia pur limitatamente allo scalo di Fiumicino. Per l’Autorità la misura dovrà avere carattere di stabilità.

Le sanzioni decise dall’Autorità sono le seguenti:
§        per la società ENI  117.000.000 euro
§        per la società ESSO 66.690.000 euro
§        per la società KUWAIT 46.800.000 euro
§        per la società SHELL 53.320.000 euro e per la società SHELL IAV 3.140.000 euro
§        per la società TAMOIL 19.620.000 euro
§        per la società TOTAL 8.860.000 euro





Roma, 20 giugno 2006