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CI2 - CONTRIBUTI DECODER TV: NON SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA


CONFLITTO DI INTERESSI: ANTITRUST, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON HA VIOLATO LA LEGGE CON NORMA PER CONTRIBUTI DECODER TV. NON SANZIONABILI LE SOCIETA’ MEDIASET, RTI E SOLARI.COM


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 10 maggio 2006, ha deliberato che il Presidente del Consiglio non ha violato l’articolo 3 della legge sul conflitto di interessi relativamente alla norma sui contributi statali destinati all’acquisto di decoder televisivi inserita nella legge Finanziaria 2006.

Il procedimento era stato aperto il 22 dicembre 2005 anche nei confronti delle società Mediaset, RTI e Solari.com, dopo la segnalazione di alcuni parlamentari.

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha dovuto valutare se la concessione del contributo in esame, derivante da un preciso atto di governo riconducibile direttamente al Presidente del Consiglio, fosse idonea a determinare un privilegio specifico a favore delle predette società sul mercato della TV a pagamento e su quello dei decoder digitali, con danno per l’interesse pubblico.

Il contributo totale di 10 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2006 e oggetto del procedimento, è attualmente circoscritto a due sole regioni della penisola e riservato ai decoder aperti (API): l’eventuale impatto patrimoniale sugli operatori del mercato della TV a pagamento sarebbe verosimilmente contenuto. Questa analisi risulta ulteriormente rafforzata dalla difficoltà di stabilire una connessione automatica tra il potenziale aumento del numero di decoder indotto dal contributo pubblico previsto dalla legge finanziaria per il 2006 e il possibile incremento degli utenti di servizi televisivi a pagamento, visto che almeno una parte dei nuovi possessori di decoder potrebbe utilizzare l’apparecchio unicamente per la visione gratuita, in tecnica digitale, di programmi televisivi trasmessi in chiaro. Va inoltre ricordato che l’operatore satellitare Sky ha scelto di utilizzare uno standard trasmissivo che non rientra in quelli aperti che possono accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla legge.


Anche ipotizzando una perfetta corrispondenza tra l’incremento del numero di decoder incentivato dal contributo pubblico e l’aumento di utenti di servizi televisivi a pagamento, l’esistenza di un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio delle società di proprietà del Presidente del Consiglio risulta  difficilmente configurabile in considerazione dell’attuale struttura del mercato e della significativa quota (superiore al 90%) detenuta proprio dal principale operatore (Sky) rispetto alla generalità delle imprese, ivi comprese le società Mediaset e RTI, potenzialmente beneficiarie degli effetti derivanti dalle misure di incentivazione statale.

Per quanto riguarda infine la società Solari.com, società attiva tra l’altro nel settore dei decoder e controllata da un familiare del Presidente del Consiglio, considerata la sua quota di mercato inferiore al 5%, l’Autorità non ha ritenuto  che il contributo pubblico possa aver determinato un vantaggio specifico e preferenziale per l’azienda medesima.

Sulla base delle precedenti considerazioni può quindi concludersi:
a)        che la previsione legislativa del contributo per l’acquisto dei decoder è riconducibile alla responsabilità del Presidente del Consiglio, poiché sul maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria 2006, è stata posta questione di fiducia, con delibera del Consiglio dei Ministri (intervenuta il 14 dicembre 2005). Data l’importanza della questione di fiducia per il Governo, la riferibilità al Presidente del Consiglio non viene meno con la sua assenza durante la deliberazione;
b)        che deve escludersi, per difetto di un vantaggio patrimoniale specifico e preferenziale e per assenza di un danno all’interesse pubblico, la sussistenza, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una situazione di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 215/04, in relazione all’adozione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2006 che prevedono l’erogazione di contributi statali per l’acquisto di decoder digitali;
c)        che deve conseguentemente escludersi la violazione dell’art. 6, comma 8, della legge n. 215/04 da parte delle imprese facenti capo al Presidente del Consiglio dei Ministri o a suoi parenti entro il secondo grado.



Roma, 11 maggio 2006