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I668 - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 24 maggio 2006


COMUNICATO STAMPA


Antitrust: tariffe minime, avviata istruttoria su ordine veterinari per intesa restrittiva della concorrenza



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza.
L’istruttoria ha preso il via dalla denuncia di un medico veterinario iscritto all’Ordine della provincia di Torino, oggetto di tre procedimenti disciplinari, conclusi con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tre mesi nel 1996 e per sei mesi nel 1999 e 2004. La denunciante è direttrice sanitaria di un ambulatorio veterinario di un’associazione senza scopo di lucro il cui Statuto prevede, tra l’altro, la possibilità di aprire ambulatori veterinari, promuovere la vendita a soci di prodotti alimentari e non destinati al consumo e organizzare, con ogni mezzo, qualsiasi iniziativa che possa aiutare i possessori di animali ad accudirli nel miglior modo possibile. Tra le attività pubblicizzate l’opportunità di usufruire di prestazioni medico-veterinarie pagando soltanto un ticket relativo ai servizi forniti.
Al medico era stata contestata dall’Ordine la violazione delle norme contenute nel codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale in materia di inderogabilità di tariffe minime e di pubblicità sanitaria.
Secondo l’Autorità le disposizioni contenute nel codice deontologico dei medici veterinari restringono l’autonomia dei veterinari sia nella fissazione del prezzo delle prestazioni professionali che nell’attività pubblicitaria relativa alle prestazioni stesse. In particolare, le tariffe minime adottate dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, obbligatorie in base al codice deontologico, puntano ad uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali da parte dei veterinari. Le disposizioni impediscono dunque agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti di quelli fissati, sanzionando gli iscritti che non applicano le tariffe stabilite. Per l’Autorità si tratta di condotte che appaiono lesive della concorrenza perché non consentono al professionista di gestire la più importante variabile del proprio comportamento concorrenziale, rappresentata appunto dal prezzo.
Anche i  limiti alla pubblicità, per quanto adottati in applicazione di una legge nazionale, violano la concorrenza tra professionisti ostacolando il diffondersi di informazioni rilevanti per consentire scelte consapevoli da parte dei fruitori dei servizi.  
L’Autorità ricorda in proposito che in presenza di comportamenti di imprese in contrasto con gli articoli 81 e 82 del Trattato CE, imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un’autorità nazionale di concorrenza ha l’obbligo di disapplicare tale normativa nazionale
Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 aprile 2007.


Roma, 1 giugno 2006