AS312 - AS312 - MODALITÀ DI ACCESSO AI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 22 settembre 2005
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST: SI’ AI FARMACI DA BANCO NEI DISTRIBUTORI
SELF-SERVICE
Segnalazione inviata alle Camere, al Governo e al Ministero della Salute
Rendere possibile l’installazione di distributori selfservice di farmaci da banco, all’esterno delle farmacie, per facilitare i consumatori. E’ la posizione espressa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro per gli Affari Regionali e al Ministro della Salute.
Nella segnalazione, approvata il 14 settembre, l’Autorità ribadisce l’esigenza di liberalizzare la distribuzione dei medicinali da banco, permettendola anche nei supermercati e auspica una modifica dell’art. 9 bis della legge del 16 novembre 2001, n. 405 o comunque una sua interpretazione non restrittiva.
La norma oggetto della segnalazione prevede il “libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione”, precisando che l’accesso deve avvenire “in farmacia”. Per l’Autorità andrebbe eliminato il termine “in farmacia”, per realizzare il diritto dei cittadini di accedere liberamente e direttamente ai medicinali che non richiedono la prescrizione medica.
Nella segnalazione l’Autorità interviene anche sull’interpretazione da dare alla norma: secondo gli enti rappresentativi dei farmacisti e lo stesso Ministero della Salute non sarebbe ammessa l’installazione in farmacia di distributori self service cui accedere anche durante gli orari di chiusura: il termine “in farmacia” indicherebbe infatti che la vendita di medicinali, anche di quelli non soggetti a prescrizione medica, deve avvenire all’interno della farmacia, negli orari di apertura della stessa, sotto la responsabilità del farmacista.
Per l’Autorità, invece, è possibile una diversa interpretazione che permetta l’installazione di distributori self service con accesso dall’esterno: il distributore farebbe comunque parte della farmacia e, soprattutto, i prodotti vi sarebbero inseriti dal farmacista abilitato, garantendo così la partecipazione e la responsabilità di quest’ultimo all’erogazione dei medicinali. Sui distributori potrebbero essere apposte indicazioni per facilitare la possibilità per i consumatori di acquisire comunque consulenze professionali sui medicinali distribuiti (ad esempio, l’indirizzo ed i recapiti telefonici della guardia medica di zona).
Ne deriverebbe un indubbio beneficio ai consumatori rendendo più facile la reperibilità dei farmaci.
Roma, 23 settembre 2005