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SALDI: DA OGGI È POSSIBILE INVIARE I CASI ‘SOSPETTI’ ALLA CASELLA ELETTRONICA DPIC@AGCM.IT ISTITUITA DALL’ANTITRUST PER DENUNCIARE LE PUBBLICITÀ INGANNEVOLI. UN DECALOGO ANTI-INGANNO PER I CONSUMATORI


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA


Saldi: da oggi possibile inviare i casi ‘sospetti’ alla casella elettronica dpic@agcm.it istituita dall’Antitrust per denunciare le pubblicità ingannevoli. Un decalogo anti-inganno per i consumatori


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito della sua competenza sulla pubblicità ingannevole, ha attivato un’apposita casella di posta elettronica, dpic@agcm.it, al servizio dei consumatori per segnalare i casi di presunta ingannevolezza. L’iniziativa scatta in concomitanza con l’avvio del periodo dei saldi estivi negli esercizi commerciali con l’obiettivo di fornire ai consumatori uno strumento in più per evidenziare possibili abusi e scorrettezze. Sulla base delle segnalazioni pervenute, la direzione dell’Autorità Antitrust per la pubblicità ingannevole, avvierà, qualora ne sussistano i presupposti giuridici, le verifiche e, nel caso, l’avvio di istruttorie tese a verificare la veridicità del messaggio pubblicitario segnalato dai consumatori. La casella di posta elettronica resterà attiva anche in seguito, nell’ambito del processo di rafforzamento dell’azione contro la pubblicità ingannevole per la quale l'Autorità ha da poco istituito una direzione specifica. In base alla nuova legge, entrata in vigore lo scorso mese di aprile, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti maggiori poteri sia per quel che concerne l'attività istruttoria, sia in relazione alle misure da adottare per reprimere il fenomeno dell'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari. In particolare, è stato rafforzato lo strumento sanzionatorio, con il potere di
 irrogare multe che potranno variare, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, tra i 1.000 e i 100.000 euro, con una soglia minima di 25.000 euro quando la pubblicità possa arrecare danni a bambini e adolescenti o possa indurre a un uso pericoloso dei prodotti.
E' stata inoltre completamente modificata la disciplina dell'inottemperanza alle decisioni dell'Autorità, per la quale era precedentemente prevista la competenza del giudice penale. Da ora in poi, infatti, l'Autorità può intervenire direttamente nei confronti dell'operatore pubblicitario che non ha ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, irrogando multe e, nel caso di reiterata inottemperanza, disponendo la sospensione dell'attività per un periodo di massimo 30 giorni.
Per quanto riguarda i maggiori poteri istruttori l'Autorità ha il potere di ottenere copia del messaggio pubblicitario anche attivando la Guardia di Finanza. A ciò si aggiunge il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria, sanzioni che sono di importo maggiorato nel caso in cui siano state fornite false informazioni.

Fondamentale resta comunque il ruolo del consumatore: solo sulla scia di una denuncia l’Autorità può attivare i suoi strumenti. Per questo l’Autorità ricorda la  “Piccola guida per il consumatore” (disponibile sul sito www.agcm.it). Si tratta di un vademecum in cui vengono ricordate le regole per valutare la correttezza di una pubblicità, i controlli effettuati dall’Autorità, le possibili azioni da intraprendere.
Allegati ai testi normativi sulla pubblicità ingannevole e sulla pubblicità comparativa, nella “Piccola Guida” sono anche riportati alcuni esempi semplici che dovrebbero aiutare i consumatori a cogliere la differenza tra un messaggio pubblicitario corretto e un messaggio ingannevole.
Proprio per venire incontro alle esigenze del consumatore, è stata inoltre predisposta una piccola lista di avvertenze, un “decalogo” di consigli utili, da tenere sempre presente per evitare spiacevoli sorprese che potrebbe rivelarsi utile anche in questi giorni a chi va in cerca dei grandi affari.


IL DECALOGO PER I CONSUMATORI



Roma, 9 luglio 2005