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PI4560b - TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 30 giugno 2005


COMUNICATO STAMPA


AL VIA PRIMO PROCEDIMENTO ANTITRUST PER MULTE CONTRO PUBBLICITA’ INGANNEVOLE NEL SETTORE DELLA TV DIGITALE


Prima applicazione, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della nuova normativa sulla pubblicità ingannevole che consente di irrogare sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 in caso di inottemperanza alle delibere dell’Autorità stessa. Nell’adunanza del 30 giugno 2005 l’Autorità ha avviato il procedimento per l’eventuale sanzione nei confronti dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre. Con un provvedimento del 14 ottobre 2004, infatti, l’Antitrust aveva ritenuto che la pubblicità contenuta sul sito Internet dell’Associazione Italiana fosse pubblicità ingannevole in quanto presentava “un contenuto informativo gravemente carente per chiarezza e completezza”, soprattutto considerando “l’omessa indicazione della natura, al momento solo sperimentale, del servizio televisivo offerto e della consequenziale carente copertura territoriale del segnale a fronte della grande enfasi conferita alle pretese caratteristiche di attualità, generale fruibilità e gratuità della televisione digitale terrestre”. Era stata conseguentemente vietata ogni ulteriore diffusione del messaggio ingannevole senza però prevedere sanzioni perché all’epoca la legge 6 aprile 2005, n.49, nota come la legge Giulietti, non era ancora entrata in vigore . Sulla base delle denunce presentate il 24 e il 26 maggio 2005 dal movimento Difesa del Cittadino e da Adiconsum, l’Autorità ha però accertato che in quei due giorni sul sito continuava ad essere presente la pubblicità censurata. Di qui l’apertura del procedimento per inottemperanza che dovrà concludersi entro 120 giorni dall’avvenuta notifica alle parti.  
   Il procedimento aperto rappresenta il primo caso nel quale l’Autorità può utilizzare i nuovi strumenti repressivi riconosciuti dalla nuova legge: nei casi di ripetuta inottemperanza si può arrivare fino alla sanzione della sospensione dell’attività dell’impresa. La nuova legge prevede inoltre sanzioni per pubblicità ingannevole che possono variare da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli che riguardino bambini e adolescenti o prodotti pericolosi la sanzione minima prevista è di 25.000 euro.


Roma, 7 luglio 2005