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AS300 - AS300 - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PREZZO DEI FARMACI NON RIMBORSABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 3 giugno 2005


COMUNICATO STAMPA

DECRETO FARMACI: ANTITRUST, GIUSTE LE FINALITA’ MA OCCORRE ELIMINARE I VINCOLI AI PREZZI E IL TETTO AGLI SCONTI, ED ESTENDERE LA VENDITA DEI MEDICINALI ANCHE ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE


L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato, a conclusione della riunione del 1 giugno 2005, una segnalazione a Parlamento e Governo sul decreto legge che reca “Disposizioni  urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale”.

Il provvedimento, che ha come scopo il contenimento della spesa farmaceutica in generale, con particolare riguardo alle spese sostenute dai consumatori nell’acquisto dei farmaci non rimborsabili, mira a favorire riduzioni di prezzo, da un lato attraverso una maggiore pressione concorrenziale esercitata dai farmaci generici, favorendone la diffusione, dall’altro stimolando la concorrenza da parte delle farmacie.

In questa ottica, il decreto legge può rappresentare un passo in avanti verso l’ampliamento del mercato dei farmaci generici ed una maggiore concorrenza nella distribuzione. Tuttavia lo stesso decreto presenta vari aspetti critici per quel che riguarda l’impatto sulla concorrenza.

A questo proposito l’Autorità ha evidenziato, in primo luogo, l’effetto restrittivo del prezzo massimo, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica e per quelli di automedicazione, stabilito dal produttore. Questo prezzo è modificabile solo ogni due anni.
L’Autorità si è già espressa negativamente in merito a vincoli di prezzo sui mercati farmaceutici i cui prezzi erano stati liberalizzati. Con il prezzo massimo non si raggiunge l’obiettivo di contenere le dinamiche dei prezzi, ma al contrario, esso può risultare un punto di riferimento utilizzato dalle imprese per attuare comportamenti collusivi. Né il meccanismo biennale di modifica garantisce un calmieramento dei prezzi, dato che i produttori, al momento dell’adeguamento, possono vanificare gli effetti del “tetto” imposto nei due anni precedenti, aumentando il prezzo in misura elevata.

Il decreto legge, poi, prevede la possibilità di sconti sul prezzo da parte dei farmacisti, stabilendo un tetto massimo del 20%.
L’Autorità, nel valutare positivamente l’introduzione degli sconti sottolinea che la limitazione dell’entità ammette, di fatto, un prezzo minimo del farmaco.
Inoltre, la possibilità di praticare gli sconti non assicura affatto che questi vengano praticati dalle farmacie, settore in cui è presente una certa resistenza nell’attuare comportamenti concorrenziali sul prezzo.

La norma sugli sconti può, quindi avere un effetto positivo solo se viene inserita in una serie di provvedimenti che rendano maggiormente concorrenziale la distribuzione dei farmaci a prezzo libero.
Inoltre, ad avviso dell’Autorità, sarebbe auspicabile anche una norma che preveda la predisposizione di confezioni per i farmaci di fascia C a dosaggio, allo scopo di consentire ai farmacisti di preparare e dispensare ai pazienti preparati che contengano la sola quantità esatta di medicinale richiesta dalla prescrizione del medico. Tale disposizione avrebbe conseguenti effetti positivi per la spesa dei consumatori finali.

Le norme contenute nel decreto dovrebbero, infine, essere accompagnate da altre disposizioni che favoriscano sia la concorrenza fra farmaci (interbrand), incentivando l’utilizzo dei farmaci generici, sia la concorrenza fra le farmacie (intrabrand).
Per quanto riguarda il primo punto (concorrenza interbrand), dovrebbe essere inserito nel decreto legge l’obbligo per il medico di prescrivere solo il principio attivo. In tal modo la scelta del farmaco verrebbe trasferita al farmacista e al consumatore finale.

Per quanto riguarda la concorrenza intrabrand, le misure da adottare dovrebbero essere di tre tipologie:
a) l’abolizione del prezzo unico su tutto il territorio nazionale;
b) l’abolizione dell’obbligo, per i grossisti di detenere almeno il 90% delle specialità medicinali di fascia C in commercio, permettendo ai distributori di determinare autonomamente la propria politica di approvvigionamento;
c) la liberalizzazione della vendita dei farmaci di automedicazione (da banco)  consentendo il commercio anche presso punti di vendita della distribuzione organizzata, così come avviene in molti paesi europei.

Roma, 3 giugno 2005