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AS301 - AS301 - RIASSETTO NORMATIVO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI - CODICE DELLE ASSICURAZIONI



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 1 giugno 2005


COMUNICATO STAMPA

Antitrust su Codice Assicurazioni: allargare applicazione CID e maggiore trasparenza su scelta utilizzo TFR

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione della riunione di mercoledì 1 giugno, ha espresso alcune osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo relativo al Codice delle Assicurazioni, attualmente all’esame delle Camere.

In primo luogo, l’Autorità, ha espresso un apprezzamento per le finalità di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo che il Codice si pone. Infatti, gli interventi contenuti nel testo, tesi a migliorare la trasparenza delle condizioni contrattuali e dell’informativa del contratto assicurativo, sono da considerare elementi potenzialmente idonei ad accrescere la concorrenza nei mercati delle polizze.

In merito allo stretto legame fra trasparenza e concorrenzialità, l’Autorità ritiene che il Codice, con opportune integrazioni, possa rappresentare un ulteriore rafforzamento della normativa vigente anche in un’ottica di raccordo con quanto previsto per i servizi offerti da soggetti diversi dalle imprese di assicurazione (banche, intermediari finanziari, fondi pensione).
Attualmente i diversi prodotti offerti, che in parte potrebbero essere considerati dai consumatori come possibili alternative di investimento, risultano appartenere a mercati distinti, anche se contigui.
Proprio in ragione di questa contiguità, tanto più le caratteristiche degli assicurativi diventano confrontabili con quelle di analoghi prodotti, proposti da altri soggetti, quanto più vivaci risulterebbero le dinamiche della concorrenza.
Ciò è particolarmente vero se si considera che, a breve, i lavoratori dipendenti saranno tenuti ad esprimere le proprie preferenze in merito al Trattamento di fine rapporto (Tfr), potendo scegliere, tramite silenzio-assenso, di destinare il relativo ammontare all’acquisto di forme di previdenza complementare, offerte, oltre che dai fondi pensione, anche dalle imprese di assicurazione.
Diventa quindi essenziale intraprendere iniziative che consentano al lavoratore di orientarsi facilmente verso il prodotto maggiormente rispondente alle proprie esigenze sotto il profilo qualità/prezzo.

Un altro aspetto di interesse, a parere dell’Autorità, è rappresentato dalle disposizioni del Codice che riguardano la RC Auto.

Poiché le nuove disposizioni abrogano buona parte della normativa vigente in materia di assicurazione RC Auto, ed in particolare la legge n. 990/1969, si potrebbe, nel rispetto dei limiti imposti dalla delega parlamentare, intervenire proprio sul tema dell’indennizzo diretto.
Come ampiamente mostrato dall’Autorità in occasione della Indagine conoscitiva sull’assicurazione RC Auto, uno dei principali ostacoli allo sviluppo di effettive condizioni di concorrenza in tale mercato è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura.
Nella RCA, infatti, l'indennizzato non è il cliente, ma è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione che deve effettuare il rimborso.  Ciò riduce, per le compagnie di assicurazione, la capacità di proporre contratti che incentivino comportamenti “virtuosi” da parte dei diversi soggetti coinvolti (danneggiati, riparatori, ecc.) evitando che questi, per negligenza o per interesse economico, contribuiscano ad elevare artificialmente l'ammontare del rimborso.
In altri termini, il ricorso a forme di indennizzo indiretto del danno - in base al quale la vittima di un sinistro è risarcita dalla compagnia che assicura il responsabile dello stesso - riduce gli incentivi delle imprese al controllo dei costi e può compromettere l'efficace operare del meccanismo concorrenziale.

Un sistema di assicurazione RC Auto basato sull’indennizzo diretto, invece, presenta numerosi  vantaggi sotto il profilo di tutela della concorrenza: stimola la ricerca della migliore impresa da parte dei potenziali clienti e incentiva le imprese assicurative ad una concorrenza sulla qualità del servizio.
In prospettiva dovrebbe prevedersi un obbligo legale di indennizzo diretto da inserire secondo criteri di gradualità.
La cosiddetta CID (Convenzione di indennizzo diretto) si applica oggi ad un numero troppo limitato di sinistri: sinistri conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, entrambi identificati e coperti da assicurazione RC Auto, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole; sinistri per i quali vi sia accordo tra le parti sull’attribuzione di responsabilità e che abbiano prodotto solo danni a cose (da pochi mesi, anche danni alla persona di lieve entità).
Pertanto, al momento della stipula del contratto le parti non sanno se la CID sarà o meno applicabile ad un eventuale sinistro. Ciò non consente alle imprese di predisporre efficacemente quei contratti ottimali (contratti incentivanti, ricorso a carrozzerie convenzionate) che dovrebbero costituire uno dei principali vantaggi dell’indennizzo diretto, in quanto permettono di instaurare quella relazione continuativa tra impresa di assicurazione e danneggiato che manca nella RC Auto con indennizzo indiretto.
Simili obiettivi si potrebbero realizzare, ad esempio, attraverso la modifica dell’attuale procedura in modo che sia il soggetto danneggiato a rivolgersi direttamente alla propria impresa assicuratrice.
Queste innovazioni, nell’ampliare la possibilità di applicazione della CID, potrebbero altresì essere funzionali al miglioramento complessivo della Convenzione in esame, realizzabile ad esempio attraverso l’individuazione di procedure semplificate per l’accertamento della responsabilità nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti e dunque non si possa pervenire alla firma congiunta del modulo di denuncia del sinistro.


Roma, 6 giugno 2005