Stampa

AS294 - AS294 - SEGNALAZIONE IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INFORMATORI FARMACEUTICI


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 19 aprile 2005


COMUNICATO STAMPA


ANTITRUST: NON SERVE ALBO INFORMATORI FARMACEUTICI


L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, nella riunione del 13  aprile 2005, una segnalazione in merito al disegno di legge sulla “Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco” individuando alcuni profili in contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato.

Il ddl, attualmente assegnato alla Commissione Igiene e Sanità del Senato in sede deliberante, prevede, tra l’altro, l’istituzione di un apposito albo professionale degli informatori scientifici del farmaco.

L’orientamento, espresso dall’Autorità in diverse occasioni, rileva che la regolamentazione dei servizi professionali è appropriata solo se soddisfa esigenze di carattere generale e nei casi in cui si ritiene sia possibile sanare distorsioni presenti nel mercato.

L’Autorità, inoltre, sottolinea che la stessa Commissione Europea nella “Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali” ha sostenuto che la costituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi comporta una significativa restrizione della concorrenza, rappresentando, in molti casi, solo un’ingiustificata limitazione all’entrata di nuovi operatori.
Un altro punto del ddl su cui l’Autorità ha ritenuto di intervenire riguarda l’obbligo del superamento di un esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli informatori scientifici del farmaco. Su questo tema si rileva che, in Italia, già altre normative tengono conto sia di assicurare adeguate conoscenze tecniche da parte di queste figure professionali, sia di favorire un adeguato e corretto svolgimento dell’attività in questione. In sintesi, i requisiti per svolgere l’attività di informatore scientifico sono già previsti per legge e, inoltre, sono verificati dalle stesse case farmaceutiche, che hanno i mezzi e l’interesse per accertarli.

Nel sottolineare, infine, che in tutti gli altri Stati membri dell’unione europea, non sembra essere presente un albo di questo genere di professione, l’Autorità ha ritenuto che la disciplina in esame comporta un’ingiustificata restrizione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi offerti dagli informatori scientifici e auspica che i rilievi evidenziati abbiano riscontro in sede parlamentare.  

Roma, 14 aprile 2005