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C3460D - PARMALAT/EUROLAT; BOSTON HOLDINGS/CARNINI


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
C3460D - Provvedimento del 27 gennaio 2005
C3460E - Provvedimento del 27 gennaio 2005
C4722B - Provvedimento del 27 gennaio 2005
C4722C - Provvedimento del 27 gennaio 2005


COMUNICATO STAMPA

Antitrust accerta inottemperanza Parmalat per vendita Newlat e acquisto Carnini e avvia due nuove istruttorie per verificare le condizioni concorrenziali dei mercati interessati


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 27 gennaio 2005, ha deliberato la chiusura della procedura avviata ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti di Parmalat Spa per non aver ottemperato alla delibera del 27 luglio 1999, con la quale la stessa Autorità aveva condizionato l’acquisto di Eurolat alla dismissione di alcuni marchi (Giglio, Polenghi, Matese, Torre in Pietra, Calabria Latte e Sole) e stabilimenti produttivi confluiti nella società Newlat S.r.l..
L’istruttoria ha confermato la mancata cessione da parte di Parmalat S.p.A. della società Newlat S.r.l.. Indipendentemente dalla formale acquisizione di Newlat da parte di società intestate a diversi prestanome (Nulait prima, ECM, BHC e BDIH poi), Parmalat ha infatti mantenuto di fatto il controllo di Newlat attraverso società riconducibili al proprio gruppo. Tale ricostruzione è avvalorata dalla presenza ulteriori elementi, quali i legami personali tra le suddette società ed il gruppo Parmalat, il mancato pagamento del capitale sociale di Newlat e la situazione di totale dipendenza economica di quest’ultima nei confronti di Parmalat.
In forza del disposto dell’art. 19, comma 1, della legge 287/90, l’Autorità ha pertanto comminato una sanzione pecuniaria nei confronti di Parmalat, sanzione che, in ipotesi di questo tipo, non può, per legge, essere inferiore all’1% del fatturato. Nel caso di specie, per quanto l’inottemperanza sia stata particolarmente grave, la sanzione, in ragione dell’attuale stato di crisi e di dissesto finanziario di Parmalat, è stata quantificata nella misura del minimo edittale, pari a 11.180.718,93 euro.

A seguito della conclusione di tale procedura, l’Autorità ha deliberato, sempre in data 27 gennaio 2005, l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 287/90, nei confronti della società Parmalat S.p.A., al fine di verificare se eventuali effetti distorsivi conseguenti all’inottemperanza di Parmalat S.p.A. al provvedimento del 27 luglio 1999 rendano necessaria la prescrizione di misure idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva nei mercati interessati dalla concentrazione Parmalat/Eurolat.

In pari data l’Autorità ha concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, sempre nei confronti di Parmalat Spa, per non aver ottemperato all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione previsto dall’art. 16, comma 1, della legge  n. 287/90, in relazione all’acquisizione della società Carnini SpA. Infatti, nel corso del 2001, Parmalat SpA, pur avendo formalmente ritirato la notifica dell’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione di Carnini, ha comunque acquisito, senza effettuare alcuna comunicazione al riguardo, il controllo di tale società, attraverso dei prestanome solo formalmente acquirenti (BHC). Anche in questo caso tale ricostruzione è confermata, tra l’altro, dalla circostanza per cui il capitale sociale di Carnini è stato pagato con fondi Parmalat, nonché dalla presenza di patti parasociali idonei a condizionare la gestione di Carnini a favore di Parmalat.
Per tale inottemperanza è stata comminata alla società Parmalat una sanzione simbolica, pari a 1.000 euro.

A conclusione di tale procedura, l’Autorità ha altresì deliberato l’avvio di un’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Parmalat S.p.A. e Carnini S.p.A., al fine di verificare se l’operazione posta in essere tra Parmalat S.p.A. e Carnini S.p.A. sia suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento, in capo a Parmalat S.p.A. e Granarolo S.p.A., di una posizione dominante congiunta sul mercato del latte fresco della Regione Lombardia.


Roma, 3 febbraio 2005