A358 - ENI/TRANS TUNISIAN PIPELINE
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 27 gennaio 2005
COMUNICATO STAMPA
Antitrust apre istruttoria su presunto abuso di posizione dominante di ENI
nel mercato del gas
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua seduta del 27 gennaio 2005, ha deliberato l'avvio di un’istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Eni S.p.A. (di seguito Eni) e Trans Tunisian Pipeline Company Ltd (di seguito TTPC) per accertare l'eventuale sussistenza di un abuso di posizione dominante, finalizzato ad impedire l’ingresso di operatori concorrenti di Eni sul mercato italiano della vendita di gas, in violazione dell’art. 82 del Trattato CE.
I fatti che hanno portato all’avvio dell’istruttoria si riferiscono al progetto di potenziamento della capacità di trasporto del gasdotto che attraversa il territorio tunisino dalla località di Oued Saf Saf, alla frontiera con l’Algeria, fino alla località di Cap Bon, sul Canale di Sicilia, utilizzato per l’importazione in Italia di gas algerino. La società TTPC, interamente controllata da Eni, è titolare in via esclusiva, fino al 2019, dei diritti di trasporto sul gasdotto che, tuttavia, è di proprietà della società statale tunisina Sotugat.
TTPC, a cavallo tra il 2002 ed il 2003, aveva deciso di potenziare la capacità di trasporto del gasdotto e, di conseguenza, a seguito di una procedura di assegnazione pro quota della nuova capacità addizionale, aveva sottoscritto nel marzo 2003 con alcuni operatori nazionali (cd shipper) dei contratti di trasporto ship or pay che avrebbero consentito a questi ultimi di importare in Italia gas algerino a partire dall’anno termico 2007-2008 (considerato l’attuale livello di saturazione del gasdotto, tale eventualità era possibile solo a seguito del potenziamento).
La validità dei contratti era subordinata al verificarsi di determinate condizioni sospensive da realizzarsi originariamente entro la data del 30 giugno 2003 e poi, a seguito di richiesta della stessa società TTPC, entro la data del 30 ottobre 2003.
Dagli elementi agli atti emerge come sia la richiesta di proroga del termine di avveramento delle condizioni sospensive, sia la successiva decisione di TTPC di non ritenere avverate tale condizioni (nel novembre 2003) derivino da una precisa volontà del controllante Eni, impresa in posizione dominante sul mercato nazionale dell’approvvigionamento all’ingrosso di gas. In particolare, Eni, sulla base di mutate previsioni sullo scenario di domanda ed offerta di gas a medio termine, avrebbe ritenuto che l’ingresso del gas degli shippers, attraverso la nuova capacità, a partire dall’anno 2007-2008, avrebbe contribuito a rafforzare un eccesso di offerta di gas capace di mettere a repentaglio le proprie politiche commerciali e la possibilità di assolvere ai propri obblighi di ritiro take or pay con i fornitori esteri di gas.
L’ingresso al 2008 di quattro concorrenti di Eni, nonostante questi avessero acconsentito a sottoscrivere contratti di trasporto che coprivano integralmente il costo dell’investimento da effettuare e remunerassero adeguatamente l’attività di carrier internazionale di TTPC, sarebbe stato ostacolato in funzione di motivazioni legate ad esigenze del controllante Eni sul mercato a valle del gasdotto internazionale. In concreto l’ostacolo all’ingresso dei concorrenti di Eni sarebbe avvenuto attraverso una interpretazione a proprio vantaggio delle condizioni sospensive apposte ai contratti di trasporto.
L’Autorità ha pertanto deliberato l’avvio di un’istruttoria per verificare se sussista o meno un abuso di posizione dominante, di natura escludente, da parte di Eni e TTPC, concretizzatosi sul mercato del trasporto internazionale di gas algerino in Italia, ed avente come effetto quello di ostacolare e/o impedire l’ingresso di operatori indipendenti sul mercato nazionale dell’approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale. Il termine di chiusura dell’istruttoria è fissato al 31 dicembre 2005.
Roma, 4 febbraio 2005