Stampa

IC20 - DISTRIBUZIONE DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 22 luglio 2004


COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST CONCLUDE INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISTRIBUZIONE STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA: L’ITALIA RESTA L’UNICO PAESE IN EUROPA A CONTINGENTARE L’ATTIVITÀ DI VENDITA E A SUBORDINARE L’ACCESSO AL MERCATO AD AUTORIZZAZIONE.UN SISTEMA CHE  PROTEGGE LE IMPRESE PRESENTI SUL MERCATO E RESTRINGE LA CONCORRENZA, IMPEDENDO L’ACCESSO DI NUOVI OPERATORI QUALI LIBRERIE, PICCOLI NEGOZI O GRANDE DISTRIBUZIONE.


L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 luglio 2004, ha deliberato la chiusura dell’indagine conoscitiva avviata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

L’indagine ha evidenziato che in Italia la distribuzione della stampa risulta caratterizzata da un’eccessiva regolamentazione, in apparenza funzionale all’obiettivo della tutela del pluralismo dell’informazione, ma finalizzata, in realtà, a garantire il massimo grado di protezione possibile agli operatori presenti sul mercato. Un grado di protezione che non trova eguali in Europa, visto che l’Italia rimane l’unico Paese nel quale lo svolgimento dell’attività di vendita dei giornali è ancora contingentato e l’accesso al mercato è vincolato al previo ottenimento di autorizzazione.  

La principale distorsione concorrenziale nel mercato della vendita al dettaglio della stampa è rappresentata dalle barriere all’entrata di natura amministrativa. L’apertura di punti vendita esclusivi e non esclusivi è infatti ancora soggetta al previo ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune competente, che decide in base a valutazioni ampiamente discrezionali, limitando così significativamente l’ingresso sul mercato da parte di nuovi operatori, al solo fine di proteggere quelli già presenti.  
A queste difficoltà vanno aggiunte le disposizioni attuative del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170, adottate, in via definitiva o provvisoria, da talune Regioni,  che introducono ingiustificati vincoli alla commercializzazione di prodotti editoriali, vincoli idonei a determinare gravi restrizioni al dispiegarsi di corrette dinamiche concorrenziali, nonché a produrre significative limitazioni dell’attività imprenditoriale. Si pensi al divieto generale per i punti vendita non esclusivi di vendere contemporaneamente quotidiani e periodici o a quelle previsioni che attribuiscono soltanto ai punti vendita “non esclusivi” che abbiano già svolto attività di vendita, durante il periodo di sperimentazione, la possibilità di ottenere il rilascio automatico dell’autorizzazione alla vendita della stampa.

Destano preoccupazione anche i vincoli generali contenuti negli indirizzi  regionali che i Comuni sono tenuti a rispettare nella predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi, piani al cui rispetto è subordinato  il rilascio delle autorizzazioni alla vendita della stampa, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo.

Il sistema di contingentamento dell’offerta volto alla protezione delle imprese presenti sul mercato determina l’impossibilità o la grave difficoltà di accedere al mercato da parte di nuovi operatori, sia di tipo tradizionale sia di imprese che operano nella commercializzazione di altri prodotti, in primis la grande distribuzione. L’ingresso di nuovi operatori determinerebbe un’accresciuta concorrenza tra le imprese -- almeno in termini di qualità dei servizi offerti ed in particolare di  localizzazione del punto vendita rispetto al consumatore, non essendo al momento consentita la concorrenza di prezzo -- e potrebbe favorire la diffusione della stampa, che nel nostro paese è ancora molto bassa. Solo Portogallo e Grecia hanno livelli di  diffusione dei quotidiani inferiori all’Italia.  

L’ammodernamento della rete di vendita al dettaglio appare tanto più importante se si pensa che la consegna in abbonamento attraverso il servizio postale o a domicilio rappresenta solo l’8% delle vendite, contro il 29% circa della Francia, il 13% del Regno Unito e il 64% della  Germania.

La rete tradizionale di vendita appare tra l’altro poco funzionale per la vendita delle pubblicazioni meno conosciute e di più recente ingresso sul mercato, limitando di conseguenza il pieno dispiegarsi della concorrenza nel mercato editoriale e, quindi, anche la tutela del pluralismo dell’informazione. A tale riguardo si ricorda che il legislatore è intervenuto attraverso la legge n. 67 del 25 febbraio 1987 (“Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”) che fissa al 20 % della tiratura totale la soglia che ciascun impresa editoriale può raggiungere rispetto alla diffusione complessiva di quotidiani, sia a livello nazionale sia a livello interregionale: tale previsione comporta tuttavia un’evidente distorsione delle dinamiche concorrenziali del mercato in quanto impedisce la crescita delle imprese maggiormente efficienti oltre tale quota, che peraltro ai sensi dell’analisi antitrust non corrisponde al possesso di una posizione dominante.

Secondo l’indagine altre restrizioni alla concorrenza sono rappresentate dall’imposizione dello stesso prezzo di vendita al pubblico dei giornali e dal fatto che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni riconosciute dall’editore ai rivenditori devono essere identiche per tutti gli esercizi, esclusivi e non esclusivi. Sarebbe pertanto auspicabile sia la rimozione dell’obbligo di legge di vendere i giornali allo stesso prezzo per tutti i punti vendita sia  l’introduzione di una maggiore flessibilità contrattuale tra le parti. I punti vendita non in grado di assicurare volumi di vendita adeguati potrebbero, in particolare, essere disposti ad accettare sconti inferiori rispetto al prezzo di copertina oppure ad assumersi, almeno in parte, il rischio dell’invenduto.



Roma, 6 agosto 2004