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I626 - TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 15 luglio 2004


COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST AVVIA UN’ISTRUTTORIA SULL’ACCORDO TRA ANIA E PERITI ASSICURATIVI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 15 luglio 2004, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell’ANIA – Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici - e della maggioranza delle organizzazioni di periti assicurativi, attive sull’intero territorio nazionale, di seguito indicate: AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale), SNAPI (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali), SNAPIA (Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi), SNAPIS (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale), UIPA (Unione Italiana Periti Assicurativi) e CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali).

L’istruttoria è volta ad accertare se l’accordo di durata biennale stipulato dalle suddette associazioni, entrato in vigore il 1° marzo 2003 e trasmesso all’Agcm dall’Isvap il 4 maggio 2004, sia in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.

L’accordo ha ad oggetto sia le tariffe dei servizi resi dai periti assicurativi alle imprese di assicurazione che le modalità ed i contenuti di tali prestazioni. I contenuti dell’accordo lo rendono pertanto suscettibile di incidere sia sulla concorrenza tra imprese di assicurazione, che omogeneizzano un’importante voce di costo, sia sulla concorrenza tra periti, che offrono le loro prestazioni ad analoghi livelli di prezzo.

L’accordo Ania/organizzazioni dei periti coinvolge l’intero territorio italiano, essendo stato sottoscritto da associazioni rappresentative della quasi totalità delle imprese di assicurazione e dei periti assicurativi, con la conseguenza che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE, relativo al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.

Va precisato che l’accordo è stato stipulato ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 166 del 17 febbraio 1992, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi. La norma in esame, in particolare, prevede che per le perizie rese a  imprese di assicurazione “la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi con determinazione dell’Isvap)..

Nell’ambito dell’istruttoria sarà pertanto verificato se ed in che misura la citata normativa di settore abbia provocato o facilitato i comportamenti oggetto di valutazione. Il procedimento sarà pertanto volto ad accertare se l’intesa sia riconducibile in tutto o in parte a tale normativa e, in tal caso, si dovrà valutare la compatibilità di quest’ultima con gli artt. 10 ed 81 del Trattato CE.
Difatti, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia delle CE - in presenza di “comportamenti di imprese in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto dell’art. 81, CE, ha l’obbligo di disapplicare tale normativa nazionale”.

Infine, va sottolineato che a seguito dell’avvio dell’istruttoria, l’ANIA ha immediatamente e  formalmente disdettato l’accordo oggetto di istruttoria.

 Il procedimento si concluderà entro il 30 settembre 2005.



Roma, 30 luglio 2004