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I623 - PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 8 luglio 2004


COMUNICATO STAMPA


ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI
DEI PRODUTTORI DI LATTE PER L’INFANZIA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza dell’8 luglio 2004, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti delle società Nestlé Italiana S.p.A., Nutricia S.p.A., Milupa S.p.A., Nutricia Italia S.p.A., Plasmon Dietetici Alimentari S.r.l., Heinz Italia S.r.l., Humana Italia S.p.A., Star S.p.A., Mellin S.p.A., Abbott S.p.A., Milte Italia S.p.A., Chiesi Farmaceutici S.p.A., Dicofarm S.p.A., Bristol-Myers Squibb S.r.l. e Syrio Pharma S.p.A, imprese produttrici di latte per l’infanzia. L’istruttoria è volta ad accertare l’eventuale sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE.
 
L’Autorità era già intervenuta nel settore del latte per l’infanzia con un’istruttoria conclusa il 2 marzo 2000, ad esito della quale era stata accertata un’intesa restrittiva fra i principali produttori (Nestlè Italiana, Heinz Italia - Plasmon, Nutricia, Milupa, Humana e Abbott), consistente nell’escludere concordemente dalla possibilità di vendere il latte artificiale la grande distribuzione organizzata (GDO) e, dunque, nell’accordarsi sul fatto di limitare la distribuzione dei propri prodotti al solo canale farmaceutico: ciò che contribuiva a mantenerne elevati i prezzi. In quell’occasione, l’Autorità aveva anche irrogato sanzioni per un totale di circa 6 miliardi di lire.

Nel corso degli ultimi mesi, a seguito di ulteriori indagini e di denunce pervenute da parte di molti consumatori, l’Autorità ha accertato la persistenza di prezzi del latte per l’infanzia (latte di partenza, latte di proseguimento, latti speciali) assai più elevati (talora anche di oltre il doppio) di quelli prevalenti nei principali Paesi europei, una ancora limitata incidenza delle vendite di latte per l’infanzia tramite la GDO (circa il 10%) e la totale assenza di importazioni parallele dall’estero. Poiché non è stata evidenziata nessuna ragione economica che possa giustificare tale situazione, la circostanza che in Italia i prezzi siano notevolmente superiori rispetto a quelli praticati dalle stesse imprese per i medesimi prodotti negli altri Paesi europei appare potersi spiegare solo con un coordinamento delle politiche commerciali dei produttori di latte per l’infanzia. Ulteriori indizi di tale coordinamento sono rinvenibili nell’accordo raggiunto nel mese di maggio 2004, con cui i produttori di latte per l’infanzia, invitati dal Ministro della Salute a ribassare i prezzi, hanno concordato di ridurre contemporaneamente e nella stessa misura i prezzi dei propri prodotti, nonché nell’esistenza di listini di “prezzi consigliati” di vendita al pubblico, diffusi dalle imprese produttrici alle farmacie e pressoché integralmente applicati dalle stesse.

I comportamenti descritti appaiono, nel loro complesso, suscettibili di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza. Poiché tale presunta intesa restrittiva è potenzialmente idonea a pregiudicare in misura significativa il commercio all’interno dell’Unione Europea, essa va valutata ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE.

Considerato, infine, che i dati finora disponibili hanno messo in luce l’assenza di importazioni parallele, pur in presenza di una rilevantissima differenza tra i prezzi praticati in Italia e quelli osservati, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri, l’Autorità ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di autorità antitrust di altri Paesi della Comunità, possibilità offerta dal regolamento comunitario n. 1/2003 (entrato in vigore il 1° maggio 2004). I  relativi accertamenti ispettivi presso alcune delle imprese nei cui confronti è stata avviata l’istruttoria sono stati pertanto contemporaneamente effettuati, oltre che in Italia, anche in Francia, Germania e Spagna.

Il procedimento si concluderà entro il 30 giugno 2005.


Roma, 15 luglio 2004