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I569 - CONSORZIO GRANA PADANO



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 24 giugno 2004


COMUNICATO STAMPA

Antitrust: autorizzato in deroga l’accordo sul riposizionamento del grana padano, sanzionate le delibere del 2001


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 24 giugno 2004, ha deliberato la chiusura del procedimento avviato il 31 luglio 2003 nei confronti del Consorzio a Tutela del Grana Padano, a seguito della notifica, da parte dello stesso Consorzio, di un accordo relativo al riposizionamento del prodotto. Successivamente l’istruttoria è stata estesa ad alcune delibere  associative del 2001, finalizzate a concedere un incentivo monetario ai consorziati per la vendita di latte a fini diversi dalla trasformazione in Grana Padano, delibere di cui si è avuta evidenza nel corso del procedimento.
In merito alle delibere del 2001, l’Autorità ha stabilito che costituivano, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287/90, intese restrittive della concorrenza all'interno del mercato della produzione di formaggi duri tipo grana; in particolare, tali delibere hanno infatti impedito significativamente l’incremento potenziale di produzione di Grana Padano in quello stesso anno, contribuendo a mantenere artificiosamente elevato il livello dei prezzi all’ingrosso.
In considerazione della gravità dell’infrazione e dell’oggetto dell’intesa - che essendo volta a contingentare la produzione ha determinato una grave limitazione alla libertà di concorrenza - l’Autorità ha comminato al Consorzio una sanzione pari a 120.000 euro.
Per quanto riguarda l’accordo notificato nel 2003,  contenente misure volte a garantire un più elevato standard qualitativo della produzione e un nuovo meccanismo di contribuzione consortile (che prevede il pagamento di una contribuzione aggiuntiva per le eccedenze produttive dei singoli consorziati rispetto alla loro quota storica degli ultimi otto anni), l’Autorità ha ritenuto che tale accordo, gravando sui produttori che negli ultimi anni si sono dimostrati più dinamici,  fosse tale da disincentivare gli incrementi della produzione e restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 2 della legge 287/90.
L'Autorità, tuttavia, a seguito delle modiche apportate successivamente al meccanismo di contribuzione ed in considerazione dei miglioramenti che l'intesa potrebbe determinare in termini qualitativi -  in virtù di una più corretta percezione del valore del prodotto da parte dei consumatori - nonché in termini di maggiori vendite, ha autorizzato in deroga tale intesa, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287/90, fino al 31 dicembre 2005.
Tale termine potrà garantire al Consorzio, tra l’altro, la riscossione della contribuzione aggiuntiva per il biennio 2003-2004.

Roma, 10 luglio 2004