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AS281 - AS281 - REGOLAMENTAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI COMMERCIO


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 9 luglio 2004


COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST: SEGNALAZIONE SUI PROFILI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA CONTENUTI NELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIA



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, al Ministro delle Attività Produttive ed al Ministro per gli Affari Regionali una segnalazione, adottata nell’adunanza del 1° luglio, con cui vengono evidenziati due aspetti della regolamentazione della Regione Siciliana in materia di commercio, suscettibili di porsi in contrasto con gli obiettivi di tutela della concorrenza.
 Il primo aspetto è rappresentato dall’inclusione, tra i vari criteri di valutazione delle domande di autorizzazione per l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di grandi strutture di vendita (accanto a quelli relativi all’impatto urbanistico-ambientale), di considerazioni attinenti alla quota di mercato dell’impresa che intende realizzare l’iniziativa per cui è chiesta l’autorizzazione.
Al riguardo, il decreto del Presidente della Regione Siciliana dell’11 luglio 2000, n. 165, Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica commerciale, emanato in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, Riforma della disciplina del commercio, stabilisce infatti una quota massima dell’impresa richiedente pari ad un terzo del mercato, al di là della quale l’autorizzazione non può essere rilasciata. In tal modo, la normativa della Regione Siciliana in materia di commercio prevede una sorta di valutazione antitrust, assolutamente impropria in tale contesto e comunque basata su criteri che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza nazionale e comunitaria riguardante la tutela della concorrenza, tutela che, peraltro, rientra tra le materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dunque evidenziato, nella segnalazione inviata, che la norma regionale in questione, essendo in grado di impedire la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala che possono condurre a benefici per i consumatori, è tale da determinare ingiustificate distorsioni della concorrenza.
Il secondo aspetto preso in considerazione è rappresentato dalla persistenza, nella regolamentazione della Regione Siciliana relativa alle grandi strutture di vendita, di limiti al rilascio di nuove autorizzazioni, derivanti dalla fissazione di percentuali massime di incremento della superficie complessiva delle grandi strutture di vendita.
Tali limiti al rilascio di autorizzazioni erano stati fissati dal menzionato d.P.Reg. dell’11 luglio 2000, limitatamente ad un periodo transitorio di trenta mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 28/99. Tuttavia, il periodo transitorio è stato prorogato, senza determinazione di limiti di tempo, dalla legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, Disposizioni urgenti nei settori dell’artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.
Considerato che il conseguimento degli equilibri di mercato mediante la programmazione della struttura dell’offerta determina ostacoli all’evoluzione del mercato stesso e distorsioni della concorrenza ingiustificate, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il proprio avviso contrario al protrarsi di un periodo transitorio nel quale nuove iniziative commerciali possono risultare precluse dall’applicazione di siffatti limiti quantitativi al rilascio di autorizzazioni.
 
L’Autorità ha infine ribadito il proprio orientamento, già espresso in più occasioni, secondo cui possono considerarsi in linea con i principi di tutela della concorrenza soltanto quelle misure regionali di regolamentazione dell’insediamento delle attività commerciali che siano fondate essenzialmente su valutazioni di tipo urbanistico; e ciò al fine di evitare che la regolamentazione si traduca nel mero mantenimento dell’assetto concorrenziale esistente, ostacolando ogni stimolo competitivo e traducendosi in un danno per i consumatori.

Roma, 16 luglio 2004