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RIVALUTAZIONE DELLE SOGLIE DI FATTURATO PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA


Rivalutazione delle soglie di fatturato per la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (art. 16, comma 1, della legge n. 287/90)





L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che, a decorrere dal 24 maggio 2004, le “soglie” di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari a 411 milioni di euro per il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione e a 41 milioni di euro per l’impresa di cui è prevista l’acquisizione.
L’incremento del valore delle “soglie” corrisponde, come previsto dall’art. 16 della legge n. 287/90, all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo, che per il 2003, come risulta dalla Relazione Generale sulla situazione economica del Paese, è stato pari al 2,95%.





Roma, 24 maggio 2004