Stampa

I531 - FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI STAMPA


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 22 aprile 2004

COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST AUTORIZZA FINO AL 2008 INTESA TRA FIEG ED ANADIS

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 aprile 2004, ha deliberato che l’intesa tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e l'Associazione Nazionale Distributori Stampa (ANADIS) - costituita da un fascio di accordi notificati dalla stessa FIEG in data 27 giugno 2002, e successivamente modificati in data 19 novembre 2003 - è suscettibile di restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno dei mercati dell’editoria e della distribuzione editoriale, in violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90, limitatamente al modello di calcolo previsto per la remunerazione dei distributori per le copie rese, e alla relativa banca dati, in quanto suscettibile di determinare forme di concertazione tra le imprese editoriali e quelle di distribuzione in ordine alla fissazione di una parte del compenso corrisposto ai distributori; ciò anche tenuto conto della notevole rappresentatività delle associazioni stipulanti.

L’Autorità, tuttavia, a seguito delle modiche apportate e visti i miglioramenti che l’intesa in questione potrebbe determinare nel sistema di distribuzione, che presenta attualmente inefficienze che si riversano inevitabilmente sui prezzi di vendita, nonché i possibili benefici che potrebbero derivarne ai consumatori in termini di una migliore allocazione dei prodotti editoriali sulle oltre 40.000 rivendite presenti in Italia, ha autorizzato in deroga tale intesa, ai sensi dell’articolo 4 della legge 287/90, sino al 31 dicembre 2008. Il termine appare funzionale a permettere che i miglioramenti di cui sopra vengano attuati di pari passo con il processo di liberalizzazione iniziato nel settore della stampa con l’emanazione del D. Lgs. 170/2001, che non ha ancora interamente prodotto tutti i suoi effetti.

L’Autorità Antitrust ha deliberato con il parere favorevole dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 aprile 2004.

Roma, 11 maggio 2004