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I570 - LOTTOMATICA-SISAL


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 25 novembre 2004


COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST SANZIONA LOTTOMATICA E SISAL PER INTESA NEL MERCATO RACCOLTA GIOCHI E SCOMMESSE

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 novembre 2004, ha deliberato la chiusura dell’istruttoria nei confronti delle società Lottomatica SpA e Sisal SpA, comminando alle stesse una multa, rispettivamente, di 8 milioni di euro e di 2,8 milioni di euro.

L’Autorità aveva avviato il procedimento nel luglio 2003 per verificare l’esistenza di accordi tra le due imprese volti alla ripartizione del mercato della raccolta di giochi e scommesse, in violazione dell’articolo 2 della legge n.287/90.

Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che Lottomatica e Sisal si sono ripartite l’intero mercato dei giochi e delle scommesse – che è altamente concentrato e caratterizzato da barriere amministrative elevate - ai fini della difesa delle posizioni acquisite dalla concorrenza reciproca e da quella potenziale, con particolare riferimento ai giochi da ricevitoria e alla relativa rete distributiva. L’attività ripartitoria si è realizzata in particolare attraverso la rinuncia a competere direttamente, mediante i prodotti principali del Lotto e del Superenalotto, e tramite la  gestione congiunta degli altri giochi da ricevitoria (giochi ex Coni, Tris, Formula 101). Tramite detta cogestione le parti hanno evitato che la disponibilità di prodotti diversi da quelli principali potesse costituire un’occasione, oltre che di concorrenza reciproca, anche di ingresso di altri operatori nel mercato. Ad esempio, in occasione della gara per la gestione dei giochi già gestiti dal Coni, le parti hanno assunto comportamenti volti ad ostacolare l’ingresso in tale segmento del mercato di due operatori concorrenti (Formula Giochi e G-Tech).

Nell’ambito dell’istruttoria è emerso che l’attività collusiva ha cagionato effetti altamente restrittivi della concorrenza sui diversi livelli della filiera. In primo luogo, l’intesa ha prodotto l’effetto di escludere terzi operatori dal mercato e, più in particolare, di evitare che altri operatori riuscissero a costituire una rete di ricevitorie in grado di esercitare un’effettiva pressione concorrenziale sull’attività delle parti. Inoltre, quanto agli effetti sulla concorrenza tra le parti, l’intesa ha consentito a Lottomatica e Sisal  di difendere le rispettive posizioni sul mercato, loro garantite da Lotto e Superenalotto, anche a scapito dei prodotti cogestiti. Infine, in merito agli effetti sui ricevitori e sui consumatori, le parti, avendo rinunciato a concorrere per garantirsi l’affiliazione dei punti vendita ritenuti più remunerativi, hanno evitato di allettare i ricevitori tramite offerte che, in ultima analisi, si sarebbero tradotte in benefici per i consumatori finali.  L’attività di presidio delle reti distributive, perseguita da entrambe le parti, ha altresì notevolmente compromesso la libertà di scelta economica dei ricevitori cui è stato precluso di individuare liberamente il proprio provider in occasione della gara per i giochi già gestiti dal Coni e, più in generale, di affiliarsi alla rete di un potenziale terzo operatore, che avrebbe potuto offrire loro condizioni più vantaggiose.

L’Autorità ha giudicato molto grave la violazione per una serie di ragioni riconducibili: a) alla posizione dei soggetti che l’hanno realizzata, che rappresentano i due maggiori operatori del mercato, unici detentori di reti estese sul territorio nazionale;  b) alla consapevolezza delle parti sulla possibile portata restrittiva dei comportamenti tenuti;
c) al contesto in cui l’intesa si è sviluppata e cioè un mercato, come già sottolineato, altamente concentrato all’interno del quale le parti hanno rinunciato a confrontarsi reciprocamente; e) agli effetti escludenti cagionati dall’intesa.
Ai fini della gravità è stata considerata poi la durata dell’intesa, che ha avuto inizio nell’ottobre del 2001 ed è proseguita anche dopo l’avvio del procedimento.

Per queste ragioni l’Autorità ha deliberato che le condotte poste in essere da Lottomatica e Sisal costituiscono una violazione molto grave dell’articolo 2 della legge antitrust ed ha deciso di irrogare le sanzioni già indicate.

L’Autorità ha poi ingiunto alle due società di porre immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza, dando comunicazione delle misure adottate entro 90 giorni. L’Autorità ha altresì precisato che dette misure devono essere tali da eliminare qualsiasi vincolo nei confronti dei ricevitori,  sia per quanto riguarda la raccolta dei concorsi pronostici a base sportiva sia per quanto concerne la loro possibilità di affiliarsi alle reti di terzi operatori in occasione di gare future bandite dal concedente.


Roma, 7 dicembre 2004