AS283 - AS283 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 10 novembre 2004
COMUNICATO STAMPA
SEGNALAZIONE DELL’ANTITRUST SULLA NORMATIVA
IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, nella riunione del 4 novembre 2004, una segnalazione sulla disciplina normativa dell’attività di distribuzione di carburanti in Italia, ai sensi dell’art. 21 della legge 287/90, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Ministro per le Attività Produttive, al Ministro per gli Affari Regionali, al Presidente della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Secondo l’Autorità – che in passato ha più volte rilevato come la normativa in materia sia inadeguata a favorire uno sviluppo procompetitivo del mercato - il sistema distributivo italiano dei carburanti, nonostante il processo di ristrutturazione avviato nell’ultimo decennio, registra ancora un insoddisfacente grado di ammodernamento della rete e un insufficiente livello di sviluppo concorrenziale, che penalizza i consumatori.
La rete nazionale è infatti tuttora caratterizzata da un numero elevato di punti vendita, un erogato medio per impianto notevolmente inferiore alla media europea e un’esigua percentuale di distributori self-service. La normativa vigente ha altresì ostacolato l’ingresso nel mercato di nuovi operatori non verticalmente integrati, assolvendo ad una funzione di mantenimento dell’assetto concorrenziale esistente, ancora caratterizzato da una forte struttura oligopolistica tra le società petrolifere, con la conseguenza che il prezzo industriale di ogni litro di carburante nel nostro Paese risulta tra i più alti d’Europa, superiore di circa 4-5 centesimi di euro alla media UE, a fronte di una comune esposizione dei mercati nazionali all’aumento del prezzo del petrolio e di una analoga pressione fiscale.
Tra i principali ostacoli normativi che limitano la concorrenza in questo settore, l’Autorità segnala, in particolare, i vincoli all’incremento dell’orario massimo di servizio e le prescrizioni che definiscono bacini di utenza, distanze minime obbligatorie tra impianti e superfici minime di riferimento per le attività commerciali. Si tratta, infatti, di vincoli che si traducono nella predeterminazione di un numero massimo di operatori, ostacolando di fatto l’apertura di nuovi punti vendita caratterizzati da strutture moderne e automatizzate. A giudizio dell’Autorità la presenza di troppi vincoli normativi può scoraggiare l’accesso di operatori intenzionati a una strategia commerciale di riduzione dei prezzi, attuabile attraverso un contenimento dei costi.
Quanto alle nuove autorizzazioni, la previsione che gli standard qualitativi siano demandati alla programmazione regionale comporta forti disomogeneità nelle condizioni richieste per operare in questo settore, che vanno a scapito soprattutto delle principali imprese nuove entranti - quelle che per dimensioni sarebbero in grado di esercitare una più efficace pressione concorrenziale - le quali devono in genere sviluppare piani di investimento su scala nazionale.
Secondo l’Autorità solo la rimozione delle restrizioni all’entrata nel mercato di nuovi effettivi concorrenti non verticalmente integrati può favorire una riduzione dei prezzi e un miglioramento della qualità dei servizi, a tutto beneficio dei consumatori. Ciò vale in particolare - come ben dimostra l’esperienza di Francia, Regno Unito e Germania – per la grande distribuzione organizzata, che, pur incidendo in Italia per appena lo 0,2% del totale dei distributori, ha permesso di praticare sconti del 10-15% rispetto al prezzo industriale praticato sul mercato ordinario.
La capacità competitiva di tali operatori è anche penalizzata dalla sovrapposizione di due categorie di norme applicabili - la disciplina sulla distribuzione commerciale e quella sulla distribuzione carburanti - non coordinate tra loro. A tal fine, tenuto conto della specificità dell’offerta delle imprese della grande distribuzione, l’Autorità auspica la rimozione per tali operatori delle restrizioni regolamentari tipiche dell’attività di distribuzione in rete dei carburanti svolta sulla rete stradale ordinaria e, in linea con il principio dello “sportello unico” di cui al Piano nazionale, l’introduzione della possibilità di richiedere un unico atto di autorizzazione per l’apertura di un centro commerciale provvisto di impianto di distribuzione carburanti.
Alla luce di quanto sopra, l’Autorità auspica un deciso intervento di riforma della regolazione nazionale e regionale in senso proconcorrenziale, al fine di rimuovere le persistenti barriere all’ingresso di nuovi operatori nel mercato italiano della distribuzione dei carburanti, anche eliminando le norme che penalizzano le imprese della grande distribuzione organizzata che intendano inserire impianti di distribuzione carburanti con il proprio marchio nei propri centri commerciali.
Roma, 11 novembre 2004