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C3818F - EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 10 novembre 2004


COMUNICATO STAMPA


L’AUTORITA' ANTITRUST SANZIONA EDIZIONE HOLDING SPA PER INOTTEMPERANZA



L'Autorità  Garante  della  Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 novembre 2004, ha   condannato,   ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge  287/90, la società Edizione Holding S.p.A. al pagamento di una sanzione amministrativa di 6,79 milioni di euro,  per non avere rispettato le condizioni, deliberate il 2 marzo 2000 e il 13 settembre 2001, alle quali l'Autorità   aveva   subordinato   l'autorizzazione  dell'acquisizione del controllo della società Autostrade. Ai fini della determinazione della sanzione, pari all’1,2% del fatturato di riferimento, l’Autorità ha tenuto conto dei comportamenti tenuti dalla società, che ha in parte eliminato e in parte ridotto le conseguenze della violazione riscontrata.

Nel  provvedimento del 2 marzo 2000, l'Autorità, accertato che l'acquisizione  del  controllo  di Autostrade da parte di Edizione Holding, che già controllava Autogrill, avrebbe rafforzato la posizione dominante di quest'ultima nei mercati della ristorazione autostradale, aveva autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente al pieno rispetto di alcune  misure, volte  a correggere gli effetti anticoncorrenziali che l'operazione era  suscettibile  di  produrre. L'Autorità aveva imposto, fra l'altro, che Autostrade  Spa, e le altre società concessionarie del servizio autostradale da  essa controllate, non assumessero direttamente la fornitura del servizio di  ristoro  e  affidassero  sempre  a  terzi la fornitura di tale servizio attraverso  le  procedure previste dall'art. 4 delle convenzioni stipulate con l'ANAS.

Nel provvedimento del 13 settembre 2001, adottato a seguito di un’istanza di riesame presentata da Edizione Holding, l'Autorità aveva ribadito che, anche qualora il  subconcessionario  non intendesse  gestire  il  servizio  di  ristoro, l'affidamento  del  servizio  stesso doveva avvenire secondo procedure di gara  trasparenti  e  non  discriminatorie. Al riguardo, la stessa Edizione Holding   si   impegnava  affinché  il  subconcessionario  fosse  vincolato contrattualmente in tal senso.

Dall’esame delle informazioni acquisite in seguito, l’Autorità  rilevava l’inottemperanza di Edizione Holding alle prescrizioni  contenute nei citati provvedimenti e, in data 7 aprile 2004, deliberava l’avvio di un procedimento istruttorio. Secondo l’Autorità, infatti, le cosiddette aree integrate non garantivano a tutti i soggetti interessati uguali modalità di accesso,  in quanto  imponevano  all'operatore ristoro di reperire un partner oil per partecipare alle gare stesse.

L'Autorità, inoltre, valutava come discriminatorio l'impianto dei bandi di gara  nella  parte in cui si consentiva al soggetto titolare di un diritto di prelazione di partecipare alla gara in  Associazione  Temporanea  di  Imprese  (ATI)  con  altri  soggetti e di esercitare il diritto di prelazione con effetti che si estendevano anche agli altri  componenti  dell'ATI. Tale meccanismo, secondo l’Autorità, consentiva in sostanza al  prelazionario  di  scegliere  il  gestore del servizio di ristoro senza effettuare  un'ulteriore  gara, come invece indicato nei provvedimenti citati.

Il procedimento di inottemperanza ha confermato la sussistenza della violazione contestata nel provvedimento di avvio ovvero che le regole secondo le quali si è svolto il processo di affidamento delle concessioni ristoro nella tornata di gare 2003/2004, erano in grado di avvantaggiare Autogrill, in particolare per quanto concerne la partecipazione alla gara da parte del prelazionario unitamente ad altri soggetti, nonché le regole relative all’obbligo di reperire preventivamente un partner oil per competere per l’affidamento del servizio di ristoro.

L’aver consentito al prelazionario di aggregarsi in ATI con altri soggetti in grado di partecipare da soli fa sì che il soggetto non titolare del diritto di prelazione venga a godere dei medesimi vantaggi del prelazionario. A beneficiare di questo meccanismo è stata Autogrill, soggetto in posizione dominante, verticalmente integrato con Autostrade. Il meccanismo delle ATI prelazionarie ha, infatti, consentito ad Autogrill di godere di un accesso privilegiato al 30% circa del fatturato ristoro messo a gara.

Nel corso dell’istruttoria, Edizione Holding ha dato attuazione ad un programma di azioni, dalla stessa presentato all’Autorità, provvedendo, tra l’altro, - per il tramite di Autostrade per l’Italia (ASPI), e nei limiti in cui ciò non sia precluso da interventi vincolanti dell’Autorità Giudiziaria - al rinnovo delle procedure relative all’assegnazione del servizio di ristoro per 18 gare, specificatamente individuate e precedentemente aggiudicate ad ATI prelazionarie, con la precisazione che, diversamente da quanto previsto precedentemente, nelle nuove procedure il prelazionario non potrà partecipare alla gara in associazione o raggruppamento temporaneo con altre imprese; la società Autogrill, nel contempo, ha provveduto a revocare il mandato per le ATI prelazionarie.

Il comportamento tenuto da Edizione Holding è stato valutato positivamente dall’Autorità, in  considerazione del fatto che le nuove procedure, che non comporteranno costi aggiuntivi a carico dei partecipanti, si svolgeranno secondo regole diverse da quelle seguite in precedenza, tali da far venir meno i vantaggi concorrenziali di cui Autogrill ha potuto godere.

L’Autorità, pertanto, ha ritenuto che i comportamenti tenuti da Edizione Holding siano tali da attenuare la gravità della violazione contestata, in quanto volti ad eliminare le conseguenze dell’infrazione con riguardo alle ATI prelazionarie, ad attenuarne gli effetti con riguardo alle gare integrate e ad introdurre elementi in grado di aumentare la portata competitiva delle gare, seppur gravate da diritti di prelazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Autorità ha determinato una sanzione di 6,79 milioni di euro.



Roma, 12 novembre 2004