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A329B - BLUGAS-SNAM


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 7 ottobre 2004


COMUNICATO STAMPA

L’AUTORITÀ SANZIONA ENI PER INOTTEMPERANZA



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua seduta del 7 ottobre 2004, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90,  l’inottemperanza della società Eni S.p.A. alla delibera del 21 novembre 2002 (relativa al caso “Snam-Blugas”) e ha comminato ad Eni una sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.500.000,00 (quattro milioni e cinquecentomila euro), avendo la società ingiustificatamente ritardato, anche oltre l’avvio del procedimento di inottemperanza, la presentazione e la realizzazione di misure idonee a rimuovere l’infrazione accertata.

Con il provvedimento n. 11421 del 21 novembre 2002, l’Autorità aveva considerato come abuso oggettivamente grave il fatto che Eni avesse venduto all’estero, ad operatori italiani, volumi di gas provenienti dai propri contratti take or pay (cd “vendite innovative”), in misura sufficiente a far fronte alla copertura di tutta la quota residua appannaggio di terzi operatori sino al 2007, garantendo inoltre che gli stessi volumi di gas godessero di un accesso prioritario e di lungo periodo alla rete di gasdotti di proprietà della propria controllata Snam Rete Gas Spa. L’Autorità, nello stesso provvedimento, aveva concesso all’Eni 90 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per presentare misure idonee ad eliminare l’infrazione accertata.

Nel marzo 2003 Eni aveva inizialmente proposto il potenziamento della capacità dei gasdotti internazionali TAG (che importa gas russo attraverso l’Austria) e TTPC (che importa gas algerino attraverso la Tunisia) a vantaggio di terzi operatori a partire dal 2008. In un secondo momento Eni aveva però affermato che tale potenziamento era divenuto economicamente insostenibile, e ciò a causa di un possibile eccesso di offerta (cd “bolla gas”) che si sarebbe potuto realizzare sul mercato italiano, a partire proprio da quell’anno, qualora fossero state realizzate tutte le infrastrutture previste.
Nel febbraio 2004 Eni ha presentato delle nuove soluzioni. In particolare ha proposto un rinvio dei potenziamenti delle capacità dei gasdotti internazionali di alcuni anni (2011 TAG, 2013 TTPC), nel caso di realizzazione contestuale di almeno due terminali di rigassificazione di GNL da parte di altri soggetti, e di una offerta di cessioni di gas per un totale di 4 miliardi di metri cubi di gas per quattro anni attraverso meccanismi di asta alla frontiera.
L’Autorità, considerando tali misure inidonee a rimuovere l’infrazione originaria, ha deliberato il 18 marzo 2004 l’avvio del procedimento di inottemperanza.

In seguito a tale provvedimento l’Eni ha proposto, in data 26 aprile 2004,  un aumento dei volumi di gas oggetto di vendita, fino ad un quantitativo pari a 2,3 miliardi di metri cubi di gas annui, per un periodo di quattro anni, pari dunque, in totale, a 9,2 miliardi di metri cubi di gas naturale sull’intero periodo. Eni si è resa inoltre disponibile ad allocare detti volumi di gas utilizzando un meccanismo di ripartizione pro-quota, nonché ad individuare un prezzo del gas che potesse rispecchiare quanto più possibile il costo di approvvigionamento di gas naturale sul mercato internazionale da parte di un operatore indipendente.
Quest’ultima misura è stata ritenuta dall’AGCM idonea a rimuovere l’infrazione riscontrata nel novembre 2002.

Con il suo  comportamento complessivo, dunque, Eni, senza alcun giustificato motivo, ha ritardato la definizione e l’effettiva realizzazione di misure idonee a dare esecuzione alla delibera del 21 novembre 2002. Tali misure sono state presentate molto oltre il termine in essa stabilito, e solo a seguito dell’apertura di un procedimento di inottemperanza.Questo ritardo ha comportato che l’abuso di posizione dominante riscontrato nel novembre 2002, ha avuto poi effettiva rimozione, a seguito dell’adozione di comportamenti conseguenti da parte di Eni, solamente nel settembre 2004. Pertanto, la condotta di Eni successiva all’accertamento dell’abuso ha lasciato persistere l’infrazione accertata, limitando fortemente la possibilità che importatori indipendenti immettessero gas naturale sul mercato italiano della vendita e continuando ad  ostacolare, in tal modo,  il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale.



Roma, 25 ottobre 2004