Stampa

AS265 - AS265 - SEGNALAZIONE SULLA SEPARAZIONE FRA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 13 agosto 2003


COMUNICATO STAMPA


SEGNALAZIONE ANTITRUST SULLA NECESSITÀ DI UNA SEPARAZIONE SOSTANZIALE TRA GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E SOCIETÀ OPERANTI NEL TRASPORTO FERROVIARIO


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Presidente della Regione Lombardia relativamente alle disposizioni dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle tre Direttive comunitarie del 2001 in materia di liberalizzazione del trasporto ferroviario, nonché in merito alla compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza di un contratto stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Trenitalia S.p.A. (Trenitalia), avente ad oggetto l’affidamento a quest’ultima società di 61 terminali merci dislocati in diverse regioni italiane. Quest’ultima questione è stata sottoposta all’attenzione dell’Autorità da parte della Regione Lombardia.

L’Autorità ha innanzitutto ricordato che la normativa comunitaria di liberalizzazione del trasporto ferroviario è incentrata sul principio della separazione sostanziale tra attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria e attività di trasporto ferroviario, prevedendo, in particolare, che le funzioni relative all’accesso all’infrastruttura “siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario” e che tale obiettivo sia garantito indipendentemente dalle strutture organizzative prescelte. A sua volta, la normativa nazionale di recepimento sul punto, da ultimo con decreto legislativo 8 luglio 2003, n, 188, esige che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria sia “autonomo ed indipendente sul piano giuridico, organizzativo e decisionale dalle imprese operanti nel settore dei trasporti” e che possa affidare a terzi la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, ma a condizione che si tratti di soggetti “indipendenti dalle imprese ferroviarie”.

Ciò premesso, l’Autorità ha rilevato che, nonostante il consolidamento del principio di separazione tra la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e i servizi di trasporto, ribadito dalla normativa nazionale proprio con il decreto dell’8 luglio 2003, n. 188, il Gruppo FS, per l’assetto organizzativo che lo connota, continua in realtà a configurarsi come un’unica entità economica e la società holding FS risulta ancora in grado di condizionare le politiche di impresa delle società appartenenti al medesimo gruppo, in virtù dei rapporti di controllo e degli interessi economici in comune con le imprese RFI, cui è affidata la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, e Trenitalia.

 A ciò si aggiunga che lo stesso decreto prevede, all’art. 20, che l’affidamento a terzi indipendenti di parte della gestione dell’infrastruttura, nell’ipotesi in cui il gestore – nella specie RFI - non sia esso stesso in grado di fornire i relativi servizi, debba avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso. In buona sostanza, dunque, l’art. 20 consente che Trenitalia continui a fornire, ancora per un anno, i servizi funzionali alle attività svolte all’interno dei terminali merci. RFI, infatti, aveva già concesso in locazione a Trenitalia, con contratto stipulato il 27 agosto 2002, le aree e gli immobili, nonché le pertinenze accessorie, degli impianti di 61 terminali merci dislocati in diverse regioni italiane.

Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che l’affidamento a favore di Trenitalia della gestione dei terminali merci, costituenti una parte dell’infrastruttura ferroviaria di rilevanza strategica per le attività connesse al trasporto ferroviario merci, e la fornitura dei relativi servizi, contrasta con il principio di separazione sostanziale, richiesto dalla normativa in materia, tra attività di gestione dell’infrastruttura e attività di trasporto. In tal modo, infatti, viene ad essere sostanzialmente elusa l’esigenza di affidare ad un soggetto indipendente dalle imprese ferroviarie, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, l’esercizio di alcune funzioni di carattere neutrale, finalizzate a garantire alle imprese ferroviarie l’accesso equo ed indiscriminato alla rete e alle attrezzature di servizio.  

Per i profili più strettamente concorrenziali, l’Autorità ha sottolineato che l’affidamento a Trenitalia dei terminali in questione attribuisce a tale società un vantaggio competitivo non trascurabile, a discapito degli operatori del settore, attuali o potenziali. Esso può, infatti, condizionare non solo l’attività di trasporto ferroviario, ma anche la fornitura dei servizi accessori di terminalizzazione (potendo, in altri termini, determinare la priorità tra le imprese che vi accedono, le modalità di fornitura e, almeno per alcuni dei servizi, il livello delle tariffe), dalla cui rapidità e livello qualitativo dipende in larga misura l'efficienza organizzativa del traffico. Tale vantaggio appare ancor più significativo se si considera che 61 terminali tra i più importanti del sistema ferroviario nazionale vengono gestiti dall’impresa dominante nell’attività di trasporto ferroviario e intermodale di merci.

In definitiva, la circostanza che Trenitalia continui a gestire senza soluzione di continuità una parte sostanziale della rete di terminali merci esistente sul territorio nazionale, gestione destinata a protrarsi  ancora per un altro anno, grazie alle previsioni dell’art. 20 del decreto 8 luglio 2003, da un lato, determina l’attribuzione di un vantaggio competitivo a favore di Trenitalia, in contrasto con la normativa di liberalizzazione del settore; dall’altro, evidenzia l’insufficienza della separazione ad oggi adottata, sia sul piano formale che sostanziale, tra RFI e Trenitalia e tra queste ultime e la società holding FS.



Roma, 21 agosto 2003