AS262 - AS262 - REPERIMENTO DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO NECESSARIO PER L’ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI DI COMPETENZA REGIONALE
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 8 luglio 2003
COMUNICATO STAMPA
Segnalazione Antitrust sulle modalità di reperimento del materiale rotabile nel trasporto ferroviario locale: velocizzare tempi e modi della liberalizzazione
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro per gli Affari Regionali, nonché ai Presidenti di tutte le Regioni, riguardante le modalità di reperimento del materiale rotabile ferroviario necessario per l’effettuazione del servizio di trasporto ferroviario locale.
L’approssimarsi della scadenza del termine (31 dicembre 2003) per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario locale, mediante l’espletamento di gare da parte delle Regioni (disposto dal Decreto Legislativo n. 422/1997, successivamente modificato dall’art. 45 della Legge n. 166/2002), ha posto in evidenza il problema del reperimento del materiale rotabile necessario per lo svolgimento del servizio stesso, a fronte della circostanza che la quasi totalità di quello utilizzato fino ad ora è di esclusiva proprietà di Trenitalia S.p.A., gestore del servizio in affidamento diretto.
L’Autorità ha dunque rilevato l’esistenza di un problema di ordine concorrenziale che rischia di vanificare il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario locale e che rende difficile sia la predisposizione concreta dei bandi di gara sia la partecipazione alle procedure competitive di imprese ferroviarie diverse da Trenitalia, tenuto conto, in particolare, che al materiale rotabile esistente non può essere attribuito carattere di “risorsa essenziale” e che, di conseguenza, non può essere riconosciuto un obbligo a contrarre in capo a Trenitalia.
Al fine di favorire il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario locale, l’Autorità ha pertanto suggerito che le amministrazioni regionali che già dispongano del materiale rotabile dovranno, fin da subito, aggiudicare il servizio all’impresa in grado di garantirne la gestione più efficiente, mettendo a disposizione dell’aggiudicatario il materiale rotabile di cui è titolare.
Ove invece l’amministrazione regionale non sia titolare di materiale rotabile proprio, essa dovrebbe garantire che la disponibilità attuale del materiale rotabile in capo ai partecipanti alle gare non costituisca un fattore di discriminazione tra gli stessi partecipanti e, dunque, aggiudicare la gara all’impresa che offra le migliori condizioni per l’intero servizio.
A tal fine, l’amministrazione regionale dovrebbe mettere in condizione l’aggiudicatario di disporre del materiale rotabile, che non è facilmente reperibile (data l’inesistenza sia di un mercato dell’usato che di società di locazione e considerati i tempi lunghi di produzione del materiale rotabile, variabili dai 2 ai 4 anni), prevedendo che la fornitura del servizio di trasporto stesso abbia inizio solo dopo che sia trascorso il più breve tempo necessario perché il vincitore della gara reperisca sul mercato il materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento dei servizi.
Tale modalità di effettuazione delle gare avrebbe il pregio di favorire lo sviluppo di un mercato della produzione o del leasing di materiale rotabile e di garantire, da un lato, l’ingresso di nuovi operatori effettivamente competitivi, dall’altro, il miglioramento della qualità dei servizi nel settore del trasporto ferroviario locale.
Per quanto riguarda, infine, il rischio di un ulteriore slittamento del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario locale per effetto di nuove proroghe introdotte per legge, l’Autorità ha sottolineato che, ove la scadenza delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica venisse effettivamente posticipata dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2006, sarebbe opportuno che le gare venissero effettuate fin da subito e in base ai criteri suggeriti, in modo tale da garantire, tenuto conto del tempo necessario alle imprese aggiudicatarie per reperire il materiale rotabile, l’effettiva operatività del servizio entro l’ultima scadenza fissata.
Roma, 14 luglio 2003