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I523 - COMPASS GROUP ITALIA/AUTOGRILL-RISTOP


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 17 luglio 2003


COMUNICATO STAMPA


 ANTITRUST: ACCERTATO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE DI AUTOGRILL



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 luglio 2003, ha deliberato la chiusura del procedimento avviato il 5 settembre 2002 nei confronti di Autogrill ed accertato che i comportamenti posti in essere da tale società costituiscono un abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90.

La vicenda trae origine dal tentativo di Autogrill di acquisire il suo diretto concorrente Ristop, operazione vietata dall’Autorità con due successivi provvedimenti, rispettivamente del 24 luglio 2002 e del 5 settembre 2002.

Nel prefigurare gli schemi contrattuali per l’acquisto, Autogrill, per il caso in cui l’Autorità le avesse vietato di rilevare il 100% delle quote sociali di Ristop,  si era infatti riservata la possibilità di acquisire una quota di minoranza e di scegliere il terzo cui eventualmente far acquisire la quota di maggioranza di detta società. Quando l’Autorità le ha vietato l’acquisizione del 100% e ha sospeso l’acquisizione anche del solo 45%, Autogrill ha avviato una selezione di soggetti cui cedere la posizione contrattuale complessivamente detenuta nei confronti della proprietà di Ristop.

Successivamente alla notifica del provvedimento di avvio istruttoria da parte dell’Autorità, volto a verificare l’esistenza di una eventuale concertazione tra Ristop ed Autogrill oppure di comportamenti abusivi da parte di quest’ultima nel settore della ristorazione autostradale, Autogrill ha abbandonato il perseguimento del proprio disegno strategico, mentre nuovi operatori hanno fatto il loro ingresso sul mercato.

L’Autorità, considerati anche tali nuovi elementi,  ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dall’operatore in posizione dominante delineano comunque nel loro complesso, anche in assenza di effetti escludenti rispetto ai concorrenti, una strategia unitaria volta ad impedire l’entrata di nuovi operatori e, comunque, a governarne l’ingresso sul mercato, ciò che integra una violazione dell’articolo 3 della legge antitrust. Proprio in ragione del fatto che la strategia abusiva posta in essere da Autogrill, per i motivi prima richiamati, non ha avuto effetti sul mercato, l’Autorità non ha comminato alcuna sanzione pecuniaria.




Roma, 28 luglio 2003