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A303 - AVIAPARTNER/SOCIETA' AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 29 maggio 2003


               

COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST SANZIONA SOCIETÀ AEROPORTO BOLOGNA PER ABUSO DI  POSIZIONE  DOMINANTE.  MULTA DI  880.000  EURO



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 29 maggio 2003, ha deliberato che il gestore dell’aeroporto di Bologna, società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (SAB),  ha abusato della propria posizione dominante nei confronti di un operatore attivo nei servizi di assistenza a terra in aeroporto (handling). In particolare, l’impresa ha ritardato ingiustificatamente l’accesso della società Aviapartner S.p.A. nell’aeroporto di Bologna e, successivamente, ne ha ostacolato lo svolgimento dell’attività.
Data la gravità del comportamento tenuto, nell’ambito di un mercato interessato da un processo di liberalizzazione, è stata comminata alla società SAB una sanzione di 880 mila euro.

I mercati rilevanti per il procedimento sono la gestione e messa a disposizione delle infrastrutture aeroportuali dello scalo di Bologna e la prestazione dei servizi di assistenza a terra nel medesimo aeroporto. SAB è in posizione dominante in entrambi i mercati, in quanto concessionaria esclusiva della gestione dell'aeroporto e principale operatore di handling nello scalo.

I fatti alla base del procedimento hanno origine con la richiesta di accesso  presentata a SAB, nel febbraio 2000, da parte di Aviapartner. Quest’ultima intendeva prestare servizi di handling a favore della compagnia aerea KLM, con la quale aveva stipulato un contratto decorrente dal successivo mese di aprile. Aviapartner sarebbe stato il primo operatore ad entrare in concorrenza con SAB nel mercato dell’handling di Bologna. Per consentire ad Aviapartner di avviare per tempo la propria attività, SAB avrebbe dovuto mettere celermente a disposizione i necessari locali e attrezzature, nonché trasferire al nuovo entrante parte del proprio personale, come previsto dalla legge. SAB, ad avviso dell’Autorità, ha invece strumentalmente rallentato tali procedure ed esercitato pressioni nei confronti di KLM affinché il vettore tornasse sulla propria decisione di recedere dal contratto con la stessa SAB per attribuire i servizi di handling ad Aviapartner. Inoltre, successivamente all’avvio dell’attività di quest’ultima, Sab ha abusato della propria posizione di gestore esclusivo dell’aeroporto per dissuadere Air France dall’avvalersi dei servizi di handling prestati da Aviapartner.


Roma, 18 giugno 2003