I474 - AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 20 febbraio 2003
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST, 542 MILA EURO DI SANZIONI PER CARTELLO NELLE GARE PER LA FORNITURA DI GASOLIO A MILANO E TORINO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 febbraio 2003, ha deciso che 21 società operanti nella distribuzione extra-rete di gasolio autotrazione hanno dato vita ad intese contrarie all’articolo 2 della legge n. 287/90, intese aventi ad oggetto le modalità di partecipazione alle gare per la fornitura di gasolio autotrazione bandite dalle aziende di trasporto pubblico di Milano e Torino. La stessa istruttoria ha consentito di accertare che un insieme di delibere ed interventi associativi posti in essere dall’associazione dei rivenditori di prodotti petroliferi Assopetroli e dalla sua rappresentanza provinciale di Milano hanno contribuito a deteriorare sensibilmente le condizioni concorrenziali nel mercato extra-rete, e nelle gare in particolare. L’Autorità, in ragione della gravità e durata di tali comportamenti, ha inoltre deliberato l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 542.144 euro.
L’istruttoria, avviata il 30 maggio 2001, ha preso in esame l’esito delle gare esperite tra il 1996 ed il 2000 dalle aziende di trasporto pubblico ATM di Milano e di Torino e ANM di Napoli, evidenziando numerose e rilevanti anomalie.
In primo luogo, gli accertamenti istruttori hanno reso evidente l’esistenza di intese in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90, che hanno interessato le condotte delle imprese partecipanti alle gare per la fornitura di gasolio autotrazione bandite dalle aziende di trasporto di Milano e Torino. Obiettivo e risultato delle condotte accertate é stata l’eliminazione del confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti alle gare.
Per quanto riguarda le gare di Milano, le società interessate dalle pratiche illecite sono Agip Petroli, Atriplex, Tamoil Petroli, Beta Import, Cam Petroli, Eredi Campidonico, Eliolub, Elyo Italia, Europetrol, Gorla, Iplom, Maxcom Petroli, Ambrogio Moro, Nelsa, Olicar, Opam Oils, Termoil, Total Fina Elf Italia e Q8 Quaser. Nel corso dell’istruttoria è infatti emerso che tali società hanno perseguito, nelle gare bandite nel 1999 e nel 2000, un reciproco coordinamento volto a stabilire una ripartizione delle forniture di gasolio autotrazione all’azienda appaltante, attraverso la turnazione nelle gare mensili e la strumentale costituzione di ATI (associazioni temporanee d’impresa) nelle gare annuali, in modo da garantire a tutti i partecipanti l’assegnazione di una parte della fornitura complessiva. Significativi elementi probatori hanno consentito di comprendere che tale coordinamento è stato il compimento di una strategia già perseguita da alcune imprese a partire dal 1998.
Per quanto riguarda le gare di Torino, invece, l’intento anticoncorrenziale é stato raggiunto attraverso un accordo avente ad oggetto la costituzione di una ATI, poi trasformata in società consortile, che riuniva i principali potenziali partecipanti alla gara, eliminando quindi la possibilità che gli stessi potessero presentare offerte in concorrenza tra loro. La struttura societaria che la caratterizzava è risultata pressoché immutata negli anni, comprendendo cinque imprese controllate o collegate a società petrolifere -- Arcotrading, Atriplex, Elyo Italia, Eredi Campidonico e Sicla -- che disponevano anche di impianti di deposito molto importanti nel territorio piemontese. In tal modo, l’accordo tra le Parti, stabilito tra alcune di esse già a partire dal 1993 e durato fino al 1999, ha determinato che la società consortile si sia sempre aggiudicata le forniture all’ATM di Torino secondo rigide ripartizioni tra le imprese che ne facevano parte, proporzionali alle stabili quote storiche di partecipazione societaria.
Per quanto riguarda l’esito delle gare dell’ANM di Napoli dal 1996 al 2000, pur in presenza di numerosi comportamenti anomali da parte delle imprese, gli elementi istruttori agli atti non sono risultati di univoca interpretazione e l’Autorità, pertanto, non ha ritenuto che le condotte denunciate integrassero una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.
Il livello di concorrenza esistente nel settore extra-rete e, in particolare, nei mercati delle gare per la fornitura di gasolio, è stato sostanzialmente influenzato dalle condotte adottate da ASSOPETROLI attraverso una pluralità di deliberazioni e di atti di associazione d’impresa. L’attività istruttoria ha infatti evidenziato che l’ente esponenziale dei rivenditori di prodotti petroliferi ha tenuto una condotta anti-concorrenziale, adottando comportamenti volti a condizionare la predisposizione delle offerte per le gare del gasolio autotrazione.
Stabilito che le intese sopra indicate hanno avuto come oggetto e effetto quello di impedire in maniera consistente la concorrenza, l’Autorità ha intimato l’immediata sospensione di tali condotte e irrogato le sanzioni, nei confronti delle suddette società, riportate nella seguente tabella:
SANZIONI PER LE GARE DI MILANO
Società | Sanzioni (euro) |
Agip Petroli S.p.A. | 33.316 |
Atriplex S.r.l. | 74.657 |
Beta Import S.p.A. | 9.760 |
Cam Petroli S.r.l. | 17.088 |
Eredi Campidonico S.p.A. | 2.929 |
Eliolub di Silvano Banchelli S.a.s. | 3.335 |
Elyo Italia S.r.l. | 45.873 |
Europetrol S.p.A. | 4.079 |
Gorla S.p.A. | 44.032 |
Iplom S.p.A. | 0 |
Maxcom Petroli S.r.l. | 19.210 |
Ambrogio Moro S.p.A. | 23.178 |
Nelsa S.r.l. | 24.841 |
Olicar S.p.A. | 19.127 |
Opam Oils S.p.A. | 2.826 |
Tamoil Petroli S.p.A. | 49.483 |
Termoil S.a.s. di Banchelli Lorenzo & C. | 15.157 |
Total Fina Elf Italia S.p.A. | 27.987 |
Q8 Quaser S.r.l. | 30.322 |
SANZIONI PER LE GARE DI TORINO
Società | Sanzioni (euro) |
Arcoservizi S.p.A. | 9.946 |
Atriplex S.r.l. | 10.095 |
Elyo Italia S.r.l. | 28.170 |
Eredi Campidonico S.p.A. | 28.425 |
Sicla S.p.A. | 7.308 |
Infine, per quanto riguarda le associazioni di categoria che hanno posto in essere l’intesa censurata, l’Autorità ha stabilito di sanzionare ASSOPETROLI con 10.000 euro ed il Sindacato Provinciale Assopetroli di Milano per 1.000 euro.
Roma, 6 marzo 2003