A333 - ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 27 novembre 2003
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST CONDANNA ENEL PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI IDONEI. MULTA DI 2,5 MILIONI DI EURO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 novembre 2003, ha deliberato che ENEL Spa, tramite la controllata ENEL Energia Spa (già ENEL Trade SPA), ha abusato della sua posizione dominante nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti idonei. In particolare, l’istruttoria ha accertato che la politica commerciale di ENEL, tramite ENEL Energia, per la fornitura di energia elettrica nell’anno 2002, ha costituito una violazione grave dell’articolo 82 del Trattato CE, in quanto ha avuto carattere fidelizzante ed escludente.
L’Autorità ha comminato alla società ENEL una sanzione di 2,5 milioni di euro, considerando la consistenza del numero di operatori idonei colpiti da tale strategia (circa il 17% del totale), la durata limitata nel tempo (da fine 2001 a fine 2002) di tali contratti e la sospensione ad ottobre 2002 delle maggiorazioni di prezzo.
I fatti a base del procedimento hanno origine dalla segnalazione di alcune clausole presenti nel contratto standard di fornitura di energia elettrica offerto da ENEL Energia (già ENEL Trade) ai clienti idonei per l’anno 2002. La clausola di esclusiva sull’energia estera, i divieti all’acquisto di energia nazionale, da terzi o tramite aste CIP6, le maggiorazioni di prezzo, nel caso di acquisti di energia da specifiche fonti di approvvigionamento alternative ad ENEL Energia, insieme all’erogazione di un bonus a fine 2001 ai clienti che avessero rinnovato il contratto per l’anno successivo, sono state idonee a consentire ad ENEL di porsi come unico interlocutore per il soddisfacimento integrale del fabbisogno energetico di una parte dei clienti idonei.
In particolare, tale condotta fidelizzante ha interessato il 17% dei clienti idonei (ai quali veniva ceduto il 54% dei volumi complessivi venduti dalla società) che risultavano maggiormente dipendenti dall’acquisto di energia elettrica di modulazione a completamento dei consumi di energia di base e che avrebbero potuto acquisire tale energia elettrica anche da altre fonti diverse da ENEL.
L’insieme delle disposizioni contrattuali ha dunque posto oggettive limitazioni e disincentivi al ricorso proprio alle fonti di approvvigionamento di energia elettrica che la stessa ENEL riteneva più competitive e contendibili per altri fornitori, l’energia estera e l’energia elettrica CIP6, pregiudicando in tal modo la concorrenza in una parte del mercato rilevante.
Roma, 12 dicembre 2003